L’INPS mette a disposizione un riepilogo completo sulle novità concernenti i mutui ipotecari introdotte a partire dal 1° gennaio 2023: tutte le regole, FAQ e video tutorial.
Dallo scorso 1° gennaio, infatti, nuovo regolamento per l’erogazione di mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito).
Possono richiedere un mutuo ipotecario INPS gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno.
La domanda può essere presentata da:
Si ricorda che il mutuo ipotecario INPS è un finanziamento agevolato a lungo termine che è possibile richiedere per:
Scopriamo nello specifico un riepilogo delle novità introdotte con il nuovo anno.
Indice dei contenuti
In sintesi dal 1° gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento per la concessione dei mutui ipotecari edilizi agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Il rimborso avviene con metodo di calcolo “alla francese”, in rate mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d’interesse fissati con provvedimento dell’INPS.
L’importo delle rate dipende, quindi, dal valore del finanziamento concesso e dal tasso di interesse che, a scelta del richiedente, può essere fisso o variabile nel corso della durata del mutuo.
Il pagamento delle rate di mutuo avviene tramite l’utilizzo dei canali PagoPA .
Per il pagamento delle rate dei mutui a tasso fisso verrà data al mutuatario la possibilità di scegliere come modalità di rimborso l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario o postale.
Il tasso di interesse, su richiesta del mutuatario, può passare da fisso a variabile, e viceversa, per una sola volta durante il periodo di ammortamento e decorsi due anni dal perfezionamento del contratto di mutuo.
I tassi di interesse attualmente applicabili (approvati con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 12/2020) sono i seguenti.
Tassi di interesse applicabili per i mutui a tasso fisso:
TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value)
Durata (fino a) | <=50% | 50% – 80% | >80% |
10 anni | 0,42% | 0,60% | 1,00% |
15 anni | 0,66% | 0,84% | 1,35% |
20 anni | 0,79% | 0,97% | 1,52% |
25 anni | 1,10% | 1,16% | 1,78% |
30 anni | 1,10% | 1,16% | 1,78% |
Tassi di interesse applicabili per i mutui richiesti per motivi di studio:
TAN in funzione della percentuale di intervento (LTV Loan To Value)
Durata (fino a) | <=50% | >50% |
10 anni | 0,70% | 1,10% |
15 anni | 0,80% | 1,10% |
In caso di richiesta di mutui a tasso variabile, si applica il tasso pari all’ EURIBOR a tre mesi, calcolato a 365 giorni, maggiorato di 200 punti base, rilevato al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
L’importo massimo del finanziamento che può essere concesso varia in base alle differenti finalità per le quali il mutuo può essere richiesto.
Di seguito, gli importi massimi concedibili per le domande di mutuo o portabilità in relazione a ciascuna delle finalità previste dal Regolamento:
Per le stesse finalità e importi indicati è possibile ottenere la portabilità di un mutuo già contratto con istituti bancari.
In aggiunta agli importi massimi del finanziamento previsti in relazione alle diverse finalità di concessione del mutuo, è possibile richiedere, allo stesso tasso di interesse, un ulteriore importo non superiore a 6mila euro per:
L’importo massimo erogabile, in ogni caso, non può superare il 100% del valore dell’immobile accertato dai tecnici dell’Istituto né il prezzo di acquisto dichiarato nell’atto di compravendita, al netto delle eventuali spese documentate oggetto di finanziamento.
Potete consultare qui il nuovo regolamento.
Qui potete consultare il documento completo con le FAQ.
Infine nel player video qui di seguito potete consultare il video tutorial elaborato dall’INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Ho in mutuo che riporta la dicitura “Acquisto + ristrutturazione”, posso effettuare una surroga?
fac simile preliminare