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Installazione Tende Parasole, serve permesso per costruire?

lentepubblica.it • 29 Agosto 2017

tende parasoleI giudici del Tribunale amministrativo della Campania, con la sentenza n. 1170/2017, hanno fornito indicazioni sul permesso di costruire per procedere all’installazione di tende parasole.


Una cittadina ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con la quale il settore pianificazione e uso del territorio le ha ingiunto la rimozione della tenda parasole installata sul terrazzo pertinenziale dell’unità immobiliare nel termine di 90 giorni perché non conforme alla delibera condominiale presentata ai fini del rilascio di permesso di costruire per la installazione di tende aggettanti sulla facciata del fabbricato.

 

L’impugnata ordinanza costituisce espressione di un autonomo potere sanzionatorio finalizzato alla rimozione della tenda parasole e non al suo semplice adeguamento alle prescrizioni condominiali, non potendosi quindi configurare alcuna relazione di necessaria presupposizione logica tra i due atti.

 

Tale intervento, come dedotto con l’assorbente primo motivo di ricorso, non comporta la realizzazione di un volume urbanistico e pertanto non rientra nell’alveo applicativo del permesso di costruire. In un caso analogo, il Massimo Organo di G.A. ha affermato che “Sono soggetti al rilascio del permesso di costruire gli interventi di nuova costruzione, categoria nella quale rientrano quelli che realizzano una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio. Una struttura in alluminio anodizzato destinata ad ospitare tende retrattili in materiale plastico non integra tali caratteristiche. In particolare, in tali casi l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa. E considerata in tale contesto, la struttura in alluminio anodizzato si qualifica in termini di mero elemento accessorio, necessario al sostegno e all’estensione della tenda” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile 2016, n. 1619).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

Fonte: TAR Campania
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