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Invarianza della Soglia di Anomalia nelle gare: ambito di applicazione

lentepubblica.it • 3 Ottobre 2017

appalti soglia anomaliaIl TAR Milano, con la Sentenza del 25.09.2017 n. 1861, si è pronunciato in merito all’ambito di applicazione dell’invarianza della Soglia di Anomalia nelle gare d’appalto.


 

L’art. 14.3 del disciplinare di gara – non contestato dalla ricorrente – stabilisce che il punteggio sull’offerta economica sarà assegnato moltiplicando il valore corrispondente al prezzo più basso offerto tra i concorrenti per il punteggio massimo assegnabile all’offerta economica (“C”, ovvero 40 punti), dividendo poi il risultato ottenuto per il prezzo offerto dal concorrente cui si sta attribuendo il punteggio. La parte resistente e quella controinteressata evidenziano che, quand’anche fosse ritenuta fondata l’impugnazione in esame, Pellegrini spa, per effetto dell’applicazione della formula ora richiamata alle offerte, in ipotesi, rimaste in gara, non risulterebbe vincitrice, ma si collocherebbe al secondo posto della graduatoria finale, sicché non conseguirebbe il bene della vita preteso.

 

Si tratta di un dato che, oltre a non essere contestato nella sua oggettività dalla ricorrente, emerge ictu oculi dall’applicazione della formula prevista dall’art. 14.3 del disciplinare di gara, con la conseguenza che, se anche l’impugnazione della ricorrente fosse accolta, non potrebbe ottenere l’aggiudicazione del contratto e tanto basta per evidenziare la mancanza, in capo ad essa, di un interesse concreto ed attuale alla decisione di merito del ricorso.

 

Secondo il previgente art. 38, comma 2 bis, del d.l. vo n. 163/2006, disciplina la c.d. “invarianza della soglia di anomalia”, introducendo la regola per cui la soglia calcolata in sede di gara resta insensibile ad eventuali successive modifiche della platea dei concorrenti determinatesi per effetto di decisioni giurisdizionali. La norma ha un ambito di applicazione specifico, riferendosi alle “medie della procedura” ed alla “soglia di anomalia delle offerte”, sicché solo questi valori sono insensibili alle variazioni intervenute nella compagine dei concorrenti per effetto di interventi giurisdizionali.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

Fonte: TAR Milano
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