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IRAP, costi dell’Azienda e Fisco: la Cassazione si pronuncia

lentepubblica.it • 12 Giugno 2018

irap-costi-azienda-fisco-cassazioneBase imponibile dell’imposta Irap: costi dell’Azienda e Fisco: la Cassazione, con l’Ordinanza n. 15115/18, fornisce un interessante parere.


Ai sensi della formulazione dell’articolo 5 del Decreto legislativo n. 446/1997, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 5, della Legge 244/2007, che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15115 dell’11 giugno 2018, ha individuato come applicabile “ratione temporis” rispetto alla specifica controversia che si è trovata a decidere.

 

I costi sostenuti dall’impresa sono sindacabili sul fronte dell’inerenza dall’amministrazione finanziaria ai fini del calcolo della base imponibile Irap. Ciò a prescindere dal rispetto dei principi contabili dell’azienda.

 

La Corte di Cassazione infatti, con l’Ordinanza n. 15115/18 pubblicata ieri, ha sostenuto che, ai fini dell’IRAP, il principio di derivazione dei costi sostenuti dal conto economico non esclude il controllo sull’inerenza dei costi medesimi.

 

La vicenda riguarda una Spa che aveva ricevuto un accertamento Irap perché l’ufficio aveva disconosciuto dei costi non documentati, neppure contrattualmente, anche se correttamente inseriti in bilancio. La società aveva ottenuto l’annullamento dell’atto impositivo.

 

La Commissione tributaria regionale, nella specie, aveva confermato la decisione di accoglimento delle ragioni di una Spa contribuente, oppostasi ad un avviso di accertamento per IRAP relativa all’anno di imposta 2010, avviso con cui l’Ufficio finanziario aveva disconosciuto alcuni costi, perché non documentati, relativi a servizi “intercompany”.

 

Quindi, in seguito, l’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso alla Suprema corte, con successo.

 

La base imponibile IRAP, sulla quale si calcolano le imposte da pagare, in generale si determinata sottraendo al valore della produzione lorda i costi di produzione ma, in realtà, la determinazione precisa (produzione netta) cambia a seconda della tipologia di impresa o attività e del regime di contabilità.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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