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La Camera approva lo Ius Soli: ecco cosa cambia adesso

lentepubblica.it • 15 Ottobre 2015

giustizia-toghePrimo via libera da parte dell’Assemblea della Camera al testo unificato in materia di cittadinanza. Montecitorio ha licenziato oggi il disegno di legge con 310 sì, 66 no e 83 astenuti che ora passa all’esame del Senato. Clima non certo bipartisan, in Aula, al momento del voto.

 

Con la nuova legge saranno cittadini italiani per nascita i figli, nati nel territorio della Repubblica, di genitori stranieri almeno uno dei quali abbia un permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (c.d. ius soli) nonchè i minori che frequentino un particolare percorso scolastico (c.d. ius culturae)

 

Ius Soli. In particolare, acquisterà la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia  in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (l’ex carta di soggiorno). Il titolo di soggiorno a tempo indeterminato, lo ricordiamo, può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni. Deve essere, inoltre, dimostrata la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (cioè circa 6mila euro) e la non pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

 

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può: 1) rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero; 2) fare richiesta all’ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

 

Ius Culturae. La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza riguarda il minore straniero, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzioneo percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso (c.d. ius culturae).

 

In tal caso, la cittadinanza si acquista mediante dichiarazione di volontà espressa da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, entro il compimento della maggiore età dell’interessato.

 

Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può: 1) rinunciare alla cittadinanza acquisita, purchè sia in possesso di altra cittadinanza, ovvero: 2) fare richiesta all’ufficiale di stato civile di acquistare la cittadinanza italiana, ove non sia stata espressa dal genitore la dichiarazione di volontà.

 

Naturalizzazione. Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all’acquisto della cittadinanza, la proposta introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cd. naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale. Tale fattispecie dovrebbe, in particolare, riguardare il minore straniero che ha fatto ingresso nel territorio italiano tra il dodicesimo ed il diciottesimo anno di età.

 

Tra le ulteriori disposizioni della proposta approvata c’è l’esonero per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori dal pagamento del contributo previsto attualmente dalla legge per le richieste di cittadinanza.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bruno Franzoni
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