L’ispettorato nazionale del Lavoro chiarisce i termini per la definizione di lavoro «notturno» e per l’individuazione dei lavoratori notturni.
Lo fa con la nota n. 1050/2020 pubblicata in risposta ad alcuni quesiti posti dalle organizzazioni sindacali e datoriali.
Ecco i dettagli.
Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno ricordare alcune definizioni contenute nell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, a cominciare da quella di “periodo notturno”. Ossia il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
Ai fini della individuazione delle sette ore consecutive di lavorosi dovrà fare riferimento, all’orario di lavoro osservato secondo le indicazioni del contratto collettivo e del contratto individuale.
Il periodo che rileva ai sensi del citato art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003, infatti, potrà iniziare:
Pertanto la corretta definizione di “lavoratore notturno” risulta la seguente:
Nel caso di cui il Ccnl non specifichi il numero di ore rilevanti, precisa l’Inl, trova applicazione la disciplina normativa: tre ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno.
Così come, nel caso in cui il Ccnl si limiti a individuare uno solo dei parametri (ore giornaliero e/o giorni annuali), il secondo è individuato in quello previsto dalla legge (tre ore giornaliere oppure 80 giorni l’anno).
A questo link il testo completo della nota.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it