In rapporto all’insindacabilità del diniego di autotutela e al combinato tra art. 1227, comma 2, del codice civile e art. 30, comma 3, del d. lgs. 104/2010, il difetto giuridico della mancanza dell’ordinaria diligenza non ricorre nell’ipotesi di lesione arrecata da conseguenze del mancato ritiro d’ufficio nell’atto non prevedibili nella fase temporale in cui lo stesso sarebbe potuto essere impugnato dinanzi al TAR.
Si ritiene molto utile l’approfondimento di cui al paragrafo c del recente articolo “Rapporto tra pregiudiziale amministrativa ed azione penale e preclusione di indagine da errore giuridico”.
Infatti, la sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. VI, n. 22431/2005 fotografa l’art. 21 nonies della legge 241/1990, il quale:
Tuttavia, alla luce della preclusione determinata dal mancato esperimento dell’azione risarcitoria nel termine di centoventi giorni di cui all’art. 30 del d. lgs. 104/2010, è chiaro che la competenza del giudice civile è sussistente nei soli casi di lesione determinata da effetti non prevedibili nella fase temporale di mancata impugnazione dell’atto dinanzi al TAR e, pertanto, rilevati successivamente dall’interessato, per circostanze di fatto o di diritto subentrate.
In tale ipotesi, infatti, non ricorre il giuridico difetto della mancanza di ordinaria diligenza, in rapporto al combinato tra art. 1227, comma 2, del codice civile e art. 30, comma 3, del d. lgs. 104/2010.
La dimostrazione di ciò risiede proprio nella formulazione letterale del predetto comma 3: Nel determinare il risarcimento, il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.
La norma, infatti:
In conclusione: se è vero che la presunta illegittimità dell’atto e la presunta relativa lesione sono i presupposti di ammissibilità del ricorso al TAR, è altrettanto pacifico che l’interessato, specie ove siano scarse le possibilità di risarcimento ex art. 30 del d. lgs. 104/2010, può avere ragione di rinunciare all’azione di annullamento prevista dal precedente art. 29.
Pertanto, se la maggiore lesione sopravviene per cause oggettivamente non prevedibili, soccorre l’art. 21 nonies della legge 241/1990.