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Libretti postali dormienti: ecco come recuperare i soldi

lentepubblica.it • 27 Giugno 2022

libretti-postali-dormienti-recuperare-soldiPer libretti postali dormienti si intendono quelli che non venendo riscossi alla loro scadenza “dormono” nelle casse degli intermediari: scopriamo come recuperare i soldi nella guida di Adiconsum.


I cosiddetti Rapporti dormienti sono quegli strumenti di credito e risparmio quali conti correnti, assegni circolari, libretti nominativi, libretti al portatore, certificati di deposito nominativi, certificati di deposito al portatore, fondi di investimenti o altri strumenti finanziari, che non vengono movimentati da tanto tempo.

I Rapporti che non vengono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto previsto, vengono devoluti dagli istituti di Credito o da poste italiane al Fondo per i risarcimenti alle vittime delle frodi finanziarie istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 1, comma 343, L. n. 266/2005).

Come recuperare i soldi dei Libretti Postali e di altri Rapporti dormienti?

  • Step 1

Innanzitutto è necessario verificare se effettivamente quel libretto, quell’assegno, quel conto corrente sia confluito nel Fondo.

Per scoprirlo, si può andare sul sito della Consap, la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. incaricata dal Ministero dell’Economia a gestire il Fondo, e cliccare su Cerca Rapporto Dormiente, compilando tutti i campi richiesti.

  • Step 2

Una volta appurato che il Rapporto è confluito nel Fondo, occorre inviare la domanda di rimborso, che varia a seconda del tipo di Rapporto.

Una volta scaricato, compilalo in ogni sua parte e invialo con Raccomandata A.R., insieme all’Attestazione della devoluzione del Rapporto al Fondo da parte della banca/Poste italiane e alla documentazione relativa al Rapporto, a:

Consap SpA – Servizio Interventi bancari ausiliari

Via Yser, 14 – 00198 Roma 

Che cosa succede dopo l’invio della richiesta di rimborso

La Consap esamina la documentazione ricevuta in originale e nel caso di istanza definita positivamente, provvede al rimborso delle somme dovuite, ricevute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Chi non può presentare la domanda di rimborso

  • Beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita);
  • Beneficiari di buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
  • Beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 84, comma 2 del Regio Decreto 21.12.1933, n. 1736;
  • Ordinanti degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.;
  • Rapporti dormienti, una volta decorso il termine di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c., dalla data di devoluzione al Fondo.

 

Fonte: Adiconsum
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