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Libretto di Famiglia e Voucher: ecco come cambia la prestazione occasionale

lentepubblica.it • 5 Luglio 2017

prestazione occasionale voucher libretto di famigliaArriva il nuovo contratto di prestazione occasionale, detto Presto, attivabile dalle Imprese, e dalle famiglie attraverso il libretto famiglia. Ecco come funziona.


I voucher cambiano nella forma ma non nella sostanza. La legge di conversione del decreto legge 50/2017 contenente la cd. manovra bis per il 2017 reintroduce lo strumento in favore delle microimprese e delle famiglie. Complessivamente l’intervento ricalca in più punti la vecchia normativa abrogata lo scorso marzo in vista del quesito referendario chiesto dalla Cgil anche se ci sono alcuni elementi di novità da tenere in considerazione che hanno ristretto il perimetro di ricorso alla misura. Vediamo dunque quali sono le modifiche.

 

Per quanto riguarda le imprese (e professionisti e settore no profit) i voucher assumono il nomen iuris di contratto di prestazione occasionale e potranno essere utilizzati solo dalle imprese sino a 5 dipendenti (subordinati a tempo indeterminato) con esclusione comunque di quelle operanti dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore miniere, cave e torbiere, e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Le imprese agricole potranno usarlo solo per pensionati, studenti e disoccupati.

 

In particolare, il lavoratore, per ogni ora di lavoro, è retribuito con una paga netta di 9 euro (ad esclusione del settore agricolo, nel quale la paga minima è differente a seconda del territorio sede in cui si svolge l’attività agricola); l’azienda corrisponde, poi, i contributi (in misura pari al 33%) e i premi assicurativi contro gli infortuni.

 

Il lavoratore ha diritto a un compenso minimo pari a 36 euro, in quanto è prevista una prestazione minima giornaliera pari a 4 ore. Il lavoratore con contratto di prestazione occasionale ha inoltre diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali e non può superare il tetto massimo di 280 ore di lavoro annue.

 

Il compenso massimo derivante dai presto, per il lavoratore, non può superare i 5.000 euro; può arrivare a 6.250 euro se il lavoratore appartiene a determinate categorie svantaggiate:

 

 

  • pensionati;
  • giovani con meno di 25 anni iscritti a scuole o università;
  • disoccupati e percettori di sussidi a sostegno del reddito.

 

 

Inoltre il lavoratore non può ricevere più di 2.500 euro dal singolo committente.

 

Le prestazioni occasionali potranno essere utilizzate anche dalle famiglie, intese come persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. In tal caso sono previsti però limiti oggettivi alle attività remunerabili tramite i voucher. In particolare si potranno remunerare solo i piccoli lavori domestici, inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; e l’insegnamento privato supplementare.

 

Il lavoratore occasionale è retribuito, per ogni ora di lavoro prestata e registrata nel libretto famiglia, con 12 euro lordi. In particolare, i 12 euro comprendono:

 

 

  • una paga netta, per il lavoratore, pari a 10 euro;
  • 1,65 euro di contributi previdenziali, versati alla Gestione separata dell’Inps;
  • 0,25 euro di premio versato all’Inail, a titolo di assicurazione contro gli infortuni;
  • 0,10 euro per oneri di gestione a carico del datore di lavoro, accreditati all’Inps.

 

 

Il lavoratore sarà pagato direttamente dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.

 

Anche per il libretto della famiglia sia i prestatori che gli utilizzatori dovranno entrare nell’apposita piattaforma informatica, gestita dall’INPS, per effettuare il pagamento, la comunicazione dello svolgimento della prestazione lavorativa e le altre informazioni necessarie. In alternativa le famiglie potranno avvalersi anche di un ente di patronato. I termini per la comunicazione della prestazione sono però più ampi rispetto alle imprese: l’utilizzatore, avrà tempo, infatti, sino al giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione.

 

 

 

 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Massimiliano Cendon
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