Licenziamento illegittimo se c’è rifiuto di part time o full time. La Sentenza della Cassazione chiarisce l’obbligo di consenso tra le parti in caso di trasformazione da part-time a full-time e viceversa.
Nel caso specifico una lavoratrice era stata licenziata per aver rifiutato la trasformazione del proprio rapporto di lavoro.
Secondo la Corte di Cassazione, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, che la modifica:
“ai sensi della disciplina dettata dal d.lgs. n. 61 del 2000, non può avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessita del consenso scritto del lavoratore”.
La variazione è infatti inammissibile senza il consenso dell’interessato, come spiega il D.lgs. 61/2000 all’art.5:
“Il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.”
Si è infatti sottolineato che la modalità oraria è un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part-time sicché, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell’intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà.
Il licenziamento è pertanto illegittimo.
Stabilita pertanto la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro con adibizione della lavoratrice alle stesse mansioni svolte al momento del licenziamento e condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni maturate dal licenziamento al ripristino del rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo, ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali oltre che alle spese di entrambi i gradi di giudizio.