Spesso si parla di legittimità o meno rispetto ai limiti di età nei concorsi pubblici. Vediamo cosa dice la legge in merito.
I limiti di età nei concorsi pubblici sono sempre stati una questione spinosa su cui si è molto dibattuto. Si tratta di uno dei requisiti più problematici, a causa delle complessità legislative che si legano ad esso.
Stabilire dei limiti di età nei concorsi pubblici è legittimo oppure i concorsi in questione vanno annullati?
Vediamo insieme cosa dice la legge in merito.
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Per parlare di limiti di età nei concorsi pubblici, non possiamo che partire dall’art.3, comma 6 della Legge 127/1997 (la legge Bassanini). Secondo questa legge, sarebbe stato eliminato il limite anagrafico per l’iscrizione ai concorsi pubblici:
Il fatto che ci sia la dicitura “salvo deroghe” permette d’inserire i vincoli d’età per alcuni concorsi, come quelli relativi alle forze armate e al comparto di sicurezza.
Inizialmente la suddetta dicitura doveva fare riferimento solo ad alcuni concorsi pubblici, come quelli relativi alle forze armate, appunto, ma sempre più amministrazioni hanno fatto leva su questo “cavillo” per inserire il vincolo di età nei bandi.
Comunque, la questione dei limiti di età nei concorsi pubblici rimane spinosa ed è intervenuta anche l’Unione Europea a riguardo.
La Corte Europea ha confermato il contenuto della legge Bassanini, specificando, però, che i limiti possono essere inseriti solamente se il posto di lavoro, per cui si concorre, richiede attività specifiche che potrebbero essere limitate da un’età avanzata.
La decisione è rafforzata dalla sentenza del 13 novembre 2014 della Corte di Giustizia, nella quale un cittadino spagnolo aveva presentato ricorso contro un bando che stabiliva a 30 anni il limite d’età per la partecipazione al concorso pubblico per la polizia locale.
Il limite è stato considerato discriminatorio, poiché, tra le prove d’esame erano presenti delle prove fisiche rigorose ed eliminatorie, considerate una modalità di selezione più efficace e meno discriminatoria del limite di età, per poter partecipare al concorso. Perciò, la legge afferma che l’inserimento del vincolo dei limiti di età nei concorsi pubblici è legittimo, sia secondo la legislazione italiana che quella europea. Ma se il limite fosse considerato discriminatorio e sproporzionato, sarebbe impugnabile presso un tribunale.
Concorso pubblico vinto: cosa succede dopo al candidato?
Nei concorsi delle Forze armate, però, esistono diversi limiti di età, a seconda della posizione da occupare.
Per i Carabinieri:
Per la Polizia di Stato:
Per i Vigili del Fuoco:
Un’altra questione relativa ai limiti di età dei concorsi pubblici è quella pertinente ai termini “superamento” e “compimento”, che spesso troviamo nei bandi.
Viene in nostro soccorso l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza del 2 dicembre 2011, n.21, ha specificato che la legge afferma che i diritti di ammissione decadono quando si supera il limite di età indicato, ovvero già quando si compiono gli anni.
Perciò, i termini “superare” e “compiere” si riferiscono alla conclusione di un determinato anno, allo scoccare della mezzanotte del giorno del proprio compleanno.
Allo stesso modo, i limiti di età si riferiscono al bando e non alle prove concorsuali: se un candidato presenta l’età adatta per fare domanda, non importa se supera il limite durante le lunghe procedure concorsuali. Il candidato sarà comunque idoneo al posto di lavoro, messo a disposizione, anche nel caso superi il limite di età dopo la scadenza del bando.
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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Interpellate la Fornero i limiti concorsuali dovrebbero essere almeno anni 66 per poi andare in pensione a 67