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Iscrizione alle liste di mobilità: norme su lavoro intermittente

lentepubblica.it • 16 Luglio 2015

lavoro-a-chiamata-ultime-notizie-125415-1Nell’ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilità con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore potrà mantenere comunque l’iscrizione nella lista di mobilità, questo è quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con l’interpello 15/15 del luglio u.s.

 

Infatti, lavoro intermittente a tempo indeterminato infatti, per la sua natura usato per far fronte ad attività di natura discontinua, presenta caratteri particolari che non lo rendono riconducibile alla al contratto a tempo pieno ed indeterminato.

 

Il lavoro intermittente o a chiamata è un contratto che si può attivare qualora si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, permettendo al datore di lavoro di servirsi dell’attività del lavoratore, chiamandolo all’occorrenza. Sono spesso assunti con questa tipologia contrattuale i lavoratori dello spettacolo, gli addetti al centralino, i guardiani, receptionist.

 

È richiesta la forma scritta del contratto (anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validità) indicando i contenuti previsti per legge, tra cui la durata a tempo determinato o indeterminato.

 

La Legge 92/2012 ha modificato il campo di applicazione di tale contratto, stabilendo nuovi requisiti di tipo oggettivo o soggettivo, rispetto alla iniziale disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 276/2003.

 

Il contratto di lavoro intermittente è sottoscrivibile:

 

  • per le esigenze e per periodi determinati individuati dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e/o aziendale  o, in assenza e in via sussidiaria, nelle attività precisate dal Decreto Ministeriale del 23 ottobre 2004 (Circolare MLPS n.18/2012)

 

  • nel caso di soggetti di età inferiore a 24 anni, oppure, di età superiore a 55 anni. Le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del 25esimo anno.

 

La L. 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, ha stabilito che, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell’arco di tre anni solari. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato. La Circolare MLPS n.35/2013 fornisce le indicazioni operative al riguardo.

 

E’ prevista, inoltre, un’indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore sia obbligato a rispondere alla chiamata. La L. 92/2012 ha stabilito che il datore di lavoro effettui, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione amministrativa prima di ogni chiamata del medesimo lavoratore, anche se all’interno di un ciclo mensile già comunicato, definendo modalità di comunicazione più snelle.  Le modalità operative per effettuare tale comunicazione sono state definite dal Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013 e dalla Circolare MLPS n.27/2013.

Fonte: CGIA Mestre
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