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Mancato utilizzo DGUE: esclusione dalla gara?

lentepubblica.it • 28 Aprile 2017

dgueMancato utilizzo DGUE: possibile esclusione dalla gara?


Si tratta di un’autodichiarazione dell’impresa sulla propria situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell’UE e si usa per indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell’UE.

Grazie al DGUE gli offerenti non devono più fornire piene prove documentali e ricorrere ai diversi moduli precedentemente in uso negli appalti UE, il che costituisce una notevole semplificazione dell’accesso agli appalti transfrontalieri. A partire da ottobre 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica.

La Commissione europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione degli acquirenti, degli offerenti e di altre parti interessate a compilare il DGUE elettronicamente. Il modulo on line può essere compilato, stampato e poi inoltrato all’acquirente con le altre parti dell’offerta. Se la procedura è esperita elettronicamente il DGUE può essere esportato, salvato e presentato elettronicamente. Il DGUE presentato in una procedura di appalto pubblico precedente può essere riutilizzato a condizione che le informazioni siano ancora valide. Gli offerenti possono essere esclusi dalla procedura di appalto o essere perseguiti se nel DGUE sono presentate informazioni gravemente mendaci, omesse o che non possono essere comprovate dai documenti complementari.

Esclusione dalla gara?

Secondo il TAR Sicilia il mancato utilizzo del DGUE non puo’ comportare l’esclusione dalla gara in quanto il modello ha lo scopo di “semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sugli operatori economici, ma anche sugli enti aggiudicatori, che infatti sono tenuti ad accettarlo” (sentenza 14 aprile 2017, n. 1025).

 

http://consulenzaappalti.net/2017/04/27/mancato-utilizzo-dgue/

Fonte: articolo dell' Avv. Angelo Lucio Lacerenza - (http://www.linkedin.com/pub/angelo-lucio-lacerenza/5/952/5a4)
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