Secondo la Circolare del MIUR, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
Tale disposizione, entrata in vigore nell’anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi terze, risulta attualmente a pieno regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico.
Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro.
Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento.
Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti. In aderenza con quanto disposto dalle annuali Ordinanze ministeriali, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione di esame tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe.
In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.
Fonte: MIUR