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MEPA e Principio di Rotazione Appalti: le regole

lentepubblica.it • 16 Febbraio 2021

mepa-principio-rotazione-appaltiI chiarimenti della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con la sentenza n. 891.


MEPA e Principio di Rotazione Appalti.  Il ricorrente ha contestato la violazione del principio di rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

L’obiezione si basa sul presupposto che l’impresa vincitrice era l’aggiudicataria uscente del servizio. Secondo il ricorrente la stazione appaltante ha utilizzato una procedura di selezione informatizzata sul M.E.P.A. che non potrebbe considerarsi “aperta a tutti.

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MEPA e Principio di Rotazione Appalti: le regole

Le relative Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità 26 ottobre 2016, n. 1097 e poi aggiornate con delibera dello stesso Consiglio 1 marzo 2018, n. 206, tuttora applicabili sino all’adozione del nuovo Regolamento statale, stabiliscono, che

“la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.

Orbene quest’ultima condizione -con particolare riferimento all’utilizzo di una procedura “aperta al mercato” mediante “indagini di mercato o consultazione di elenchi”- ben può considerarsi soddisfatta nei casi, come quello ora in esame, in cui la selezione viene effettuata mediante richiesta di offerta sul M.E.P.A., potendo qualunque operatore del settore interessato iscriversi al portale e formulare la propria offerta.

Né rileva in senso contrario il fatto che, per avere notizia di simili procedure selettive, è necessario essere iscritti al M.E.P.A. per la categoria merceologica di riferimento

Questa è infatti una condizione notoria e facilmente soddisfabile da qualunque operatore del settore, nonché perfettamente in linea con la previsione normativa di cui all’art. 1, comma 450, della legge 127 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., secondo cui tutte le amministrazioni pubbliche,

“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici.”

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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