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Un solo modello per quattro regimi opzionali?

lentepubblica.it • 18 Dicembre 2015

tecnicheUn nuovo modulo “multitasking” in luogo dei preesistenti modelli dedicati, ciascuno, a una singola scelta. Ad approvarlo, insieme con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, il provvedimento del 17 dicembre 2015, che sostituisce quelli del 26 novembre 2008 (riguardante il modello per l’opzione tonnage tax), del 2 agosto 2004 (consolidato nazionale), del 4 agosto 2004 (trasparenza fiscale), del 31 marzo e del 24 luglio 2008 (opzione Irap).
Il nuovo modello è composto da un frontespizio, dove sono riportati i dati di chi effettua la comunicazione, quelli del rappresentante firmatario, le informazioni riguardanti i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza fiscale e opzione Irap, la firma della comunicazione e l’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario incaricato alla trasmissione.
L’unica modalità prevista per la presentazione del modello è quella telematica, diretta o tramite i soggetti incaricati, attraverso i canali Entratel o Fisconline. La prova della presentazione è data dalla ricevuta, rilasciata in via telematica dalle Entrate, che attesta l’avvenuto ricevimento della comunicazione. I dati vanno trasmessi secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato B allo stesso provvedimento. La trasmissione è effettuata anche tramite il software “Regimi opzionali”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia.
Un solo modello per più regimi opzionali

 

Tre dei regimi opzionali ospitati nel nuovo modello sono legati a disposizioni del Tuir:

 

  • tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (articoli 115 e 116), le cui norme applicative sono arrivate con il decreto Mef 23 aprile 2004

 

  • determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime (“tonnage tax”, articoli da 155 a 161), le cui norme applicative sono state emanato con il decreto Mef 23 giugno 2005

 

  • tassazione di gruppo di imprese (“consolidato fiscale”, articoli da 117 a 142), le cui norma applicative sono contenute nel decreto Mef 9 giugno 2004.

 

 

Il quarto regime opzionale (articolo 5-bis del Dlgs 446/1997) riguarda la possibilità per le società di persone e gli imprenditori individuali di optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole applicabili alle società di capitali e agli enti commerciali.
L’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014) e, in particolare l’articolo 16, ha determinato che le opzioni per i predetti regimi vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate con le dichiarazioni dei redditi (quadro OP) e dell’Irap (quadro IS) presentate nel periodo d’imposta da cui si intende esercitare o rinnovare l’opzione o confermare l’adesione ai regimi.

 

Di conseguenza, il nuovo modello andrà utilizzato nei seguenti casi:

 

  • variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della tonnage tax

 

  • interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell’opzione

 

  • perdita di efficacia o conferma dell’opzione per la trasparenza fiscale

 

  • opzione Irap da parte di imprenditori individuali o società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d’imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione (ad esempio, primo periodo d’imposta di esercizio dell’attività)

 

  • opzione per la tassazione di gruppo, per la tonnage tax o per la trasparenza fiscale da parte di società che non possono comunicarla con il modello Unico poiché nel primo anno di attività o perché, considerata la forma societaria in essere nell’anno precedente, devono utilizzare un diverso modello Unico.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Lilia Chini
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