L’incremento della sanzione per le violazioni commesse dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00 del giorno successivo è stata inserita nel Codice della Strada dalla legge 15 luglio 2009 n. 94, c.d. “Nuovo pacchetto sicurezza”, ma solo per alcune violazioni.
Il Codice della Strada, all’art. 195, comma 2-bis, recita testualmente che
“Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all’articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.”
Ecco quali sono gli articoli già schematizzati nel comma prevedente:
Dunque, per applicare la maggiorazione notturna è necessario verificare che la violazione commessa rientri tra quelle appena elencate.
Chi sono i soggetti che possono accertare queste infrazioni?
Secondo il primo comma dell’articolo 208 si tratta di “funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione”. In pratica, tutti quelli addetti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, menzionati nell’articolo 12 del Codice della Strada.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it