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NASPI: ok all’assegno di ricollocazione?

lentepubblica.it • 11 Settembre 2015

assegno ricollocamento dicoccupati lavoroChi potrà ottenere il voucher per il ricollocamento? Il beneficiario potrà rivolgersi anche a soggetti privati accreditati?

 

 

Con l’adozione definitiva del decreto legislativo sulle politiche attive sarà possibile andare in un’agenzia per il lavoro privata o in un centro per l’impiego con un assegno in mano, pagato dallo Stato, da consegnare ai responsabili della struttura solo a occupazione trovata. Si completa in questo modo la formula del contratto ricollocazione già prevista dall’articolo 17 del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali (dlgs 22/2015), una sorta di strumento per far ripartire l’occupazione a cui però mancava l’ultimo tassello che doveva definire l’entità della dote individuale di ricollocazione, passaggio che si conclude ora con il decreto sulle politiche attive.

 

Potrà ottenere il voucher per il ricollocamento solo chi ha fruito della Naspi e risulta disoccupato da oltre 4 mesi. Il beneficiario potrà rivolgersi anche a soggetti privati accreditati.

 

Per effetto delle ultime modifiche apportate dal Cdm al decreto sulle politiche attive l’Assegno di ricollocazione viene riconosciuto però solo ai percettori della NASpI, la cui disoccupazione ecceda i quattro mesi (erano sei nella prima versione del testo e l’assegno aveva un perimetro piu’ ampio). In questo modo, l’assegno viene scollegato dal patto di servizio, l’altro strumento sulle politiche attive introdotto con il decreto in questione, al quale saranno – in linea generale – soggetti tutti coloro che godono delle prestazioni di integrazioni al red­dito (es. Dis-Coll ed Asdi) o che si trovano in condizione di disoccupazione e che danno immediata disponibilità all’impiego.

 

Non a caso la disciplina dell’assegno di ricollocazione prevede un distinto percorso di politica attiva rispetto a quello, più generico, contenuto nel patto di servizio, che pertanto viene sospeso per tutta la durata dell’as­segno di ricollocazione. 

 

L’entità. In sostanza, il centro per l’impiego definirà il livello di occupabilità del disoccupato: minori sono le possibilità di impiego, più elevato sarà l’importo del voucher o la dote a disposizione del lavoratore (in media sui 1.500 euro, aumentabile anche a 3-4mila nei casi più complicati).La somma, graduata in funzione del profilo di occupabilità, sarà spendibile presso i Centri per l’impiego o presso i soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro. Le modalità operative e l’ammontare dell’assegno di ricollocazione saranno definite con delibera Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), previa approvazione del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali.

 

A questo punto, la persona sceglierà, tra le strutture private e pubbliche accreditate dalla regione, l’agenzia per il lavoro dalla quale farsi assistere nella ricerca di una nuova occupazione: è prevista l’assegnazione al lavoratore anche di un tutor o job advisor, che lo seguirà nel percorso verso un nuovo impiego. Ma l’agenzia sarà remunerata (dallo Stato o dalla regione con la dote attribuita al lavoratore) solo a occupazione trovata. Il voucher, in altri termini, sarà pagabile solo a seguito dell’effettivo ricollocamento del lavoratore, cioè solo a risultato ottenuto e non per l’attività comunque svolta genericamente a sostegno del soggetto. L’assegno non costituirà reddito imponibile.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Vittorio Spinelli
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