In questo articolo odierno vi proponiamo una rassegna sintetica su alcune tra le più importanti norme di sicurezza per gli impianti sportivi in Italia.
Infatti, anche a causa del Covid, la normativa di questo tipo è stata rivista, aggiornando quella finora applicata in questo ambito.
Ricordiamo che la gestione della sicurezza di un impianto sportivo è un processo di azioni e comportamenti rivolti a garantire la sicurezza durante lo svolgimento dell’attività sportiva sia nelle fasi di allenamento sia in quelle di competizione e manifestazione sportiva.
Ecco dunque alcune indicazioni utili sull’argomento.
Indice dei contenuti
Questo processo ovviamente risponde a tutta una serie di regole normativa che qui di seguito andremo ad analizzare.
La gestione della sicurezza di un impianto sportivo da quanto definito dal decreto ministeriale del 18/03/1996 l’impianto sportivo riguarda l’insieme di uno o più spazi destinati a un’attività sportiva o più attività sportive.
Secondo quanto indicato in questo decreto vengono definite in particolare due figure che si devono occupare della sicurezza di questi spazi:
Il Responsabile della Sicurezza (sia esso il titolare dell’impianto o la persona da lui delegata) dovrà provvedere:
Secondo questo decreto legislativo, Il Titolare dell’impianto sportivo è obbligato, in veste di datore di lavoro ai
sensi ad elaborare il dVR (documento di Valutazione dei Rischi) ai sensi di legge.
Inoltre dovrà acquisire dal proprietario dell’impianto, che nella maggior parte dei casi risulta essere il Comune o la Provincia di appartenenza, la seguente documentazione:
La circolare del 31/01/2013 emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fissato al 31 giugno di ogni anno la data ultima per l’autocertificazione della valutazione dei rischi.
Da questa data l’autocertificazione non è più valida e il datore di lavoro deve predisporre il dVR mediante le procedure standardizzate
L’ultimo aggiornamento sulla materia riguardante la materia delle norme di sicurezza per gli impianti sportivi è arrivata grazie al d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.
Il decreto dà attuazione all’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, in vigore dal 3 aprile 2021.
All’art.4, si parla nello specifico dell’ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare attenzione alla sicurezza, nonché tutti gli interventi necessari per riqualificare le infrastrutture sportive.
In primo luogo si dovrà predisporre un documento di fattibilità delle alternative progettuali di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il documento vale come progetto di fattibilità tecnica ed economica, (articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto), corredato di un piano economico-finanziario, con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività.
Il documento di fattibilità delle alternative progettuali:
Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilità può:
Infine in accordo con il Governo, il 6 aprile 2021, il Ministero della salute ha sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi.
Questo accordo vale anche per gli ambienti e gli impianti sportivi.
L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), è un obbligo in capo al datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva che dovrà adottare una serie di azioni per integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive. I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:
A questo link potete consultare il testo completo di queste linee guida.