Nuovo Decreto Coronavirus: multe salate e galera a chi non rispetta le regole
Nuovo Decreto Coronavirus: multe salate e galera a chi non rispetta le regole
lentepubblica.it • 25 Marzo 2020
Il Governo emana nuove misure: si fa ancora più dura la risposta a chi non rispetta le regole.
Nuovo Decreto Coronavirus: multe e reclusione per chi sgarra. L’ultimo Consiglio dei Ministri delibera dei nuovi provvedimenti adottati.
Al termine della riunione il Presidente Conte ha infatti illustrato in conferenza stampa il decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.
L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Si prevedono, in primo luogo multe salate, da 400 a 3000 euro, per chi viola le regole anti contagio. E la possibilità per singole Regioni di adottare misure più dure di quelle nazionali se il contagio si acuisce, ma in coordinamento con il governo.
Non solo. Viene punito col carcere da uno a cinque anni chi è in quarantena perché positivo al Coronavirus ed esce intenzionalmente di casa violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica infine la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
LE MISURE ADOTTABILI
Tra le misure adottabili rientrano:
la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
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Cristina Manfredi
25 Marzo 2020 12:24
“e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio”. Manca un pezzo. Significa anche i negozi di alimentari?
“e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio”. Manca un pezzo. Significa anche i negozi di alimentari?