L’Autorità ha approvato il 21 novembre 2018 il nuovo Regolamento della funzione consultiva svolta ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi nonché ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Questo nuovo Regolamento sostituisce il precedente del 20 luglio 2016 e persegue l’obiettivo principale di ridefinire l’ambito entro il quale tale funzione è esercitata, le relative modalità e la tipologia di soggetti che possono presentare richiesta di parere.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’Autorità svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1.
L’attività consultiva è svolta:
Le richieste di parere non rientranti nelle ipotesi di cui ai precedenti commi e riferite a questioni giuridiche ritenute di interesse generale, sono trasmesse agli uffici competenti per materia ai fini dell’adozione di eventuali atti regolatori e,ove ne ricorrano i presupposti, agli uffici di vigilanza.
Possono rivolgere all’Autorità richiesta di parere, nelle materie di cui all’art. 2, comma 1, i seguenti soggetti:
La richiesta di parere è trasmessa all’Autorità unitamente alla documentazione ritenuta utile per inquadrare compiutamente la questione giuridica sottoposta. A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato al presente Regolamento.
La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o dal RPCT dell’amministrazione/ente pubblico/ente di diritto privato di cui all’art. 3, co. 1, deve contenere la ricostruzione di tutti gli elementi di fatto e di diritto ritenuti rilevanti ai fini del rilascio del parere.
Nella richiesta di parere i soggetti interessati segnalano i dati personali che a loro giudizio devono essere sottratti alla pubblicazione del parere, ai sensi dell’art. 8.
Sono ritenute inammissibili le richieste che:
A questo link il documento completo.