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Il cartello “Attenti al cane” esonera da un eventuale risarcimento?

Giusy Pappalardo • 10 Giugno 2021

attenti al caneIl cartello Attenti al cane è obbligatorio per il padrone? Può servire ad escludere il risarcimento a carico di questi?


Il cartello Attenti al cane esonera da un eventuale risarcimento?

Molto spesso incontriamo nelle vie delle nostre città il cartello con la scritta attenti al cane apposto su cancelli o inferriate di ville e villini. La presenza di tali cartelli è indice di cura diligente dell’animale nei confronti dei terzi?

E, soprattutto, è una misura sufficiente, in caso di danni prodotti dall’animale, a liberare il padrone da responsabilità?

La locuzione “Attenti al Cane”

Cave canem, letteralmente “attenzione al cane“, viene usato spiritosamente al giorno d’oggi come cartello d’avviso all’ingresso delle abitazioni per dire appunto “attenti al cane”.

La scritta deriva da un famoso mosaico richiamante il cave canem che si trova negli scavi archeologici di Pompei.

Il Cartello Attenti al Cane

Da qui l’abitudine, come già detto sopra, di esporre questo cartello di fronte alle abitazioni, spesso accompagnandolo con la dicitura “e al padrone”.

La sua funzione è quella di mettere in guardia le persone che si trovano nei pressi dell’abitazione o hanno intenzione di entrare, così che possano prendere le dovute precauzioni.

Spesso sono sorti, attorno a questo oggetto, numerosi interrogativi.

Ad esempio, anche se un soggetto appende il cartello in questione, è esonerato al risarcimento nei confronti di un altro soggetto leso? Oppure no?

La responsabilità, inoltre, può semplicemente esaurirsi con l’apposizione di un cartello di avviso posto su un cancello, sulla porta di un locale o su una vetrina di un esercizio commerciale?

A rispondere a questo interrogativo è stata la Cassazione.

La Sentenza della Cassazione

Inoltre, ulteriori chiarimenti arrivano dalla corte di Cassazione con la Sentenza n. 17133.

Secondo la Corte la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci. Ma può sussistere anche per gli animali domestici. Che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto.

La cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione (Sez.4, sent.n.6393 del 10 gennaio 2012, Rv.251951; Sez.4, sent.n.18814 del 16 dicembre 2011, Rv.253594).

Il proprietario non può dirsi esonerato dal custodire adeguatamente l’animale dal sol fatto di aver apposto un cartello con la scritta “attenti al cane”. Un tal genere di cartello costituisce mero avviso della presenza del cane. Che certo non esaurisce gli obblighi del proprietario di evitare che l’animale possa recare danni alle persone.

Obblighi che andavano adempiuti assicurando il cane ad un guinzaglio o ad una catena, ovvero custodendolo in una zona del giardino che non gli consentisse di avvicinarsi agli estranei ovvero di scappare.

Va poi osservato che il cane, peraltro di grossa taglia, andava controllato sia all’interno sia all’esterno della proprietà, come correttamente rilevato dal Procuratore ricorrente. Il quale ha evidenziato che la motivazione della impugnata sentenza, nella parte in cui attribuiva un’imprudenza alla stessa parte lesa che aveva fatto ingresso nel giardino nonostante il divieto “attenti al cane”, appare censurabile.

Anche laddove non ha tenuto conto della relazione di Servizio redatta dai Carabinieri, confermata in dibattimento. Che attestava invece che l’aggressione era avvenuta fuori della proprietà dell’imputato. Cioè per l’uscita del cane dal cancello e non per l’ingresso della persona offesa.

Il padrone, pertanto, deve fare tutto il possibile per evitare che il cane aggredisca passanti, assicurandosi che rimanga dentro il recinto.

Le conseguenze penali

  • L’articolo 2052 del codice civile stabilisce che chi ha in custodia il cane è responsabile dei danni che provoca, anche nel caso in cui l’animale riuscisse a fuggire dal luogo di custodia. La responsabilità civile non è condizionata dalla malafede, ma è di natura oggettiva: se il fatto si verifica si è automaticamente responsabili;
  • L’articolo 672 del codice penale stabilisce che chiunque non provveda adeguatamente alla custodia del cane o lo lasci in mano a soggetti inesperti debba pagare una sanzione da 25 a 258 euro. Il reato in questo caso si verifica solo se il padrone lascia il cane incustodito e libero.

Morso del cane: responsabilità del padrone

Invece la sentenza della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione del 19 luglio 2016, n. 30548, sostiene che se il cane morde un bambino e l’animale è stato affidato a persona non in grado di esercitare un effettivo potere di controllo sullo stesso, ne risponde il proprietario.

Nel caso specifico, un uomo aveva affidato il proprio cane al padre, che ne curava la custodia, il quale lo aveva portato con sé al pascolo e lo aveva legato ad una catena all’interno di uno spazio al medesimo riservato. L’animale, avvicinato da un bambino, mordeva quest’ultimo cagionandogli lesioni.

 

Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
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