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Omicidio Stradale: si può arrivare fino a 12 anni di carcere?

lentepubblica.it • 26 Ottobre 2015

omicidio stradale crimineFino a 12 anni di carcere per chi uccide al volante in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe; aumento della pena per il pirata della strada che fugge senza prestare soccorso; ritiro della patente fino a 30 anni; arresto in flagranza di reato, raddoppio dei termini di prescrizione. Questi i punti salienti del provvedimento sull’omicidio stradale, da oggi sarà al vaglio dell’aula di Montecitorio dopo il via libera in Commissione.

 

L’omicidio stradale colposo diventa reato a sé, graduato su tre varianti: resta la pena già prevista oggi, da 2 a 7 anni, nell’ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere.

 

Sarà invece punito con la reclusione da 4 a 10 anni l’omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 grammi per litro, oppure abbia causato l’incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).

 

Stretta anche per le lesioni stradali. La pena base resta invariata ma crescono le sanzioni se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. Se comunque ha bevuto (la soglia è di 0,8 grammi per litro) o l’incidente è causato da manovre pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le gravissime.

 

L’ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 grammi per litro. Se il conducente fugge dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. E’ inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto anche per colpa della vittima.

 

In caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali viene automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l’omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.

 

Per il nuovo reato di omicidio stradale sono previsti il raddoppio dei termini di prescrizione e l’arresto obbligatorio in flagranza. Il pm, inoltre, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari. Il giudice può ordinare anche d’ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il Dna. Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pm.

 

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Valerio Damiani
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colombi gianfranco
colombi gianfranco
31 Ottobre 2015 15:59

Se un motoscafo investe un bagnante navigando dove è proibito, non rientra nell’omicidio stradale; se uno sciatore fuori pista quando è proibito genera una valanga provocando lesioni e danni, non rientra nella legge: che avrebbe dovuto contemplare: Assunzione volontaria del rischio elevato di causare lesioni, morte e danni.