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Omicidio Stradale: ecco i punti principali della nuova normativa

lentepubblica.it • 30 Marzo 2016

omicidio stradaleLa nuova legge,  pubblicata il 24 marzo sulla Gazzetta Ufficiale, introduce nel nostro Codice penale il reato di omicidio stradale. Le novità sono state illustrate da una circolare emanata dal Ministero dell’Interno il 25 marzo.

 

I punti principali:

 

1 Omicidio stradale colposo: è diventato un reato autonomo, con tre varianti: resta la pena già prevista (da 2 a 7 anni, articolo 589 C.P.) per l’ipotesi base, quando la morte sia stata causata violando il Codice della strada; la seconda variante prevede da 8 a 12 anni di carcere per chi provoca la morte di una persona sotto effetto di droghe o in stato di ebbrezza grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro); la terza fattispecie contempla la reclusione da 5 a 10 anni se l’omicida si trova in stato di ebbrezza più lieve (tasso alcolemico oltre 0,8 grammi per litro) o abbia causato l’incidente dopo condotte pericolose (eccesso di velocità — oltre i 70 km/h in strada urbana e superiore di 50km/h rispetto alla velocità consentita in strada extraurbana — guida contromano, sorpassi, inversioni a rischio, ecc.).

 

2. Omicidio stradale plurimo: nel caso il conducente provochi la morte di più persone oppure la morte di una persona e lesioni, anche lievi o lievissime, di un’altra persona o più persone, il limite massimo di pena stabilito è di 18 anni.

 

3. Arresto in flagranza: la nuova legge stabilisce che per l’omicidio stradale è sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. In presenza delle aggravanti l’arresto diventa sempre obbligatorio. Un’altra novità è rappresentata dall’arresto consentito in flagranza di reato anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso.

 

4. Fuga del conducente: In caso di fuga, l’arresto è sempre consentito. Se il conducente scappa dopo l’incidente scatta l’aumento di pena da un terzo fino a due terzi: in ogni caso non potrà mai essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni di reclusione per le lesioni.

 

5. Lesioni stradali: Invariata la pena base se provocate per violazione al codice della strada, rialzi notevoli invece se il guidatore è ubriaco o drogato. Previsti, infatti, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. In ogni caso, se il conducente si trova in stato di ebbrezza lieve (sopra la soglia di 0,8 g/l) o se ha causato l’incidente per via di condotte pericolose scatta la reclusione da un anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per quelle gravissime.

 

6. Mezzi pesanti: l’ipotesi più grave di reato (omicidio e lesioni) si applica a camionisti, autisti di autobus e in genere ai conducenti di mezzi pesanti. Per costoro, anche in presenza di ebbrezza lieve (tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ma inferiore a 1,5) saranno applicati gli aggravi di pena.

 

7. Diminuzione della pena: la pena è diminuita fino alla metà quando l’incidente è avvenuto con il concorso di colpa della vittima o di terzi.

 

8. Prescrizione raddoppiata: per il nuovo reato è previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

 

9. Perizie coattive: se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato d’ebbrezza o di alterazione correlata all’uso di droghe la polizia giudiziaria può chiedere al pm di autorizzarla (anche oralmente) ad effettuare un prelievo coattivo laddove il ritardo possa pregiudicare le indagini.

 

10. Revoca della patente: nei casi di condanna o patteggiamento (anche con condizionale) viene automaticamente revocata la patente, che potrà essere conseguita dopo almeno 5 anni (nell’ipotesi di lesioni) e 15 anni (nell’ipotesi di omicidio). Il termine è aumentato nei casi più gravi: se il conducente è fuggito, infatti, potrà riavere la patente almeno 30 anni dopo la revoca.

 

11. Sospensione cautelare: nelle more del giudizio, salvo che per il caso di omicidio stradale semplice (qui la sospensione può arrivare fino a un massimo di 3 anni ma non è prorogabile) il Prefetto può disporre la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di 5 anni. In caso di condanna non definitiva la sospensione può essere prorogata fino a un massimo di 10 anni.

Fonte: CGIA Mestre
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