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Pannelli Fotovoltaici in cima agli edifici: chiarimenti dal TAR

lentepubblica.it • 28 Marzo 2018

pannelli-fotovoltaiciPresenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici correlata alle norme sul vincolo paesaggistico: arrivano i chiarimenti del TAR Lombardia, con la sentenza 496/2018.


Secondo l’affermazione contenuta nel parere della Soprintendenza secondo cui “le opere se realizzate comporterebbero un’alterazione negativa dell’immagine consolidata del luogo, interferendo con la percezione delle aree, caratterizzate da valore paesaggistico” evidenzia incongruenze e un sostanziale difetto di motivazione. Sotto il primo profilo sarebbe erroneo il riferimento alla D.G.R. n. V111/10974 dedicata agli interventi su immobili ricadenti all’interno dei nuclei di antica formazione, dato che l’edificio per cui è causa si troverebbe all’esterno del nucleo.

 

La stessa relazione paesaggistica allegata alla richiesta di autorizzazione evidenzierebbe come il fabbricato per cui è ricorso ricada in zona A4 (residenza a media densità), laddove il nucleo antico è tutto ricompreso in zona Al (nucleo antico). Inoltre, l’edificio non avrebbe alcuna “evidente e riconoscibile caratterizzazione architettonica e su edifici e manufatti storici o storicizzati” come richiesto dalla predetta DGR. Sotto il profilo motivazionale il parere sarebbe del tutto carente.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha rammentato che “l’autorizzazione paesistica deve essere congruamente motivata, esponendo le ragioni di effettiva compatibilità delle opere da realizzare con gli specifici valori paesistici dei luoghi. Difatti, il paesaggio è un valore costituzionale primario e, pertanto, l’autorità amministrativa deve operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell’intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso. La determinazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione de qua non può essere affidata a criptiche clausole di stile che nulla espongono circa i concreti elementi di fatto e di diritto (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato sez. II 9 novembre 2016 n. 2321).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: TAR Lombardia
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