La domanda di registrazione del marchio, attestata dalla ricevuta rilasciata dagli uffici per la proprietà industriale, è sufficiente a soddisfare i requisiti per accedere al regime opzionale di tassazione agevolata (articolo 6, Dm 30 luglio 2015 – “decreto patent box”), applicabile – tra l’altro – ai marchi d’impresa in corso di registrazione. È la principale precisazione che arriva con la risoluzione 81/E del 27 settembre 2016, in risposta a un interpello sull’argomento. Tuttavia, l’Agenzia invita l’istante ad adottare – in attesa di definizione dei procedimenti di opposizione in corso di svolgimento, che potrebbero inficiare la registrazione del marchio – un atteggiamento prudenziale in sede di sfruttamento dell’agevolazione.
Il dubbio del contribuente
È stato chiesto di confermare la tesi secondo cui un determinato marchio può essere incluso tra i beni immateriali agevolabili ai sensi del patent box, nella categoria “marchi d’impresa”, in quanto:
Il parere del Fisco
L’Agenzia delle Entrate, ricordato che il regime di favore introdotto dalla Stabilità 2015 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo ha trovato la sua disciplina attuativa nel decreto Mise-Mef del 30 luglio 2015, conferma la tesi prospettata dall’interpellante, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 6 del Dm. In base a tale disposizione, tra i beni immateriali che consentono di accedere al regime di tassazione agevolata rientrano i “marchi d’impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione”; e per marchi “in corso di registrazione” – ha già chiarito la circolare 11/2016 – si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli uffici competenti.
Pertanto, la documentazione attestante l’avvenuto deposito della domanda di registrazione del marchio (ricevuta rilasciata dal competente ufficio) è idonea a soddisfare, da un punto di vista definitorio, quanto prescritto dall’articolo 6 del “decreto patent box”. Poiché, però, il procedimento di opposizione in corso di svolgimento potrebbe inficiare la registrazione del marchio da parte dell’autorità preposta, con ripercussioni sull’istituto agevolativo, è opportuno usare cautela in sede di sfruttamento dello stesso, segnalando altresì all’Agenzia delle Entrate qualsiasi circostanza che possa portare alla mancata registrazione.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate