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Posto Auto in Condominio: le limitazioni sono consentite? Il parere della Cassazione

lentepubblica.it • 11 Settembre 2018

posto-auto-condominio-limitazioniPosto Auto in Condominio, limitazioni sul numero sono consentite? In quali casi? Ecco l’esame di una Sentenza della Cassazione in merito.


A fare luce sulla questione è la Corte di cassazione, nella sentenza numero 23660, che fornisce delucidazioni su eventuali Limitazioni dei posti auto in ambito condominiale.

 

Posto auto in condominio: limitazioni in quali casi?

 

In estrema sintesi, eventuali limitazioni sono possibili solo all’unanimità, mediante l’introduzione di una disposizione specifica all’interno del regolamento condominiale. Non è invece possibile escludere qualcuno con una “normale” delibera. Come riporta la Cassazione, nel caso specifico, era stata impugnata una delibera condominiale che assegnava  24 posti auto nel cortile condominiale comune, uno per ciascuno dei 24 appartamenti, consentendo altresì a chi lo voglia, a sue spese, di realizzare una copertura per il posto auto.

 

Tuttavia, sempre secondo la Cassazione, esiste una evidente incoerenza tra pagamento delle spese di una tettoia da parte del singolo condomino e possibilità di uso indistinto di tale posto auto da parte di tutti i condomini.

 

In tal modo, infatti, si procede a un’assegnazione individuale a uso esclusivo di parti di un’area a uso comune, impedendone il godimento da parte di alcuni condomini. La natura di bene comune condominiale assegnata dal codice civile alle aree destinate a parcheggio comporta, inoltre, che su di esso vantano i medesimi diritti tutti i proprietari anche a prescindere dalla loro residenza.

 

Secondo quanto previsto dall’articolo 1117 del codice civile, le aree destinate a parcheggio rientrano tra i beni che sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, se non risulta il contrario dal titolo. Laddove i posti auto siano insufficienti a soddisfare pienamente tutti i condomini, non possono decidere di escludere dal loro godimento coloro che risiedono altrove.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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