In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ricordiamo che è possibile accedere all’indennità di disoccupazione (NASpI) una volta concluso il contratto di lavoro.
Il riordino del sistema dei cosiddetti ammortizzatori sociali, vale a dire l’insieme degli strumenti previdenziali che intervengono a sostenere il reddito del lavoratore in caso di disoccupazione, costituisce una delle tematiche fondamentali del Jobs Act, come del resto era già avvenuto con le norme introdotte dalla legge Fornero.
Tale riordino si integra in un orizzonte più ampio che comprende anche il cosiddetto contratto a tutele crescenti d.lgs. 23/2015. Non a caso le due discipline sono state normate in due decreti emanati contemporaneamente; infatti ogni analisi dell’istituto del licenziamento non può prescindere dal contesto relativo agli ammortizzatori sociali di cui può godere il lavoratore, a seguito del recesso. Nel d.lgs. 22/2015 vengono regolate quelle che si possono definire tutele esterne al rapporto o all’interno del “mercato del lavoro”, poiché hanno quali beneficiari i disoccupati involontari; non viene invece modificato, con questo decreto l’istituto della Cassa integrazione guadagni, che ha lo scopo di integrare per l’appunto il reddito del lavoratori al verificarsi di specifiche circostanze – le cosiddette cause integrabili – che determinano una sospensione (più o meno temporanea) del rapporto di lavoro.
In allegato il testo completo della Scheda della FLC CGIL sulla NASpI per i Precari della Scuola.
[…] davanti l’Inps di Bologna la grave condizione della scuola che si sono visti/e respingere la Naspi perché non risultano i contributi di tutto l’anno o di molti mesi. Questo qui di seguito è il […]