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Prestiti per spese mediche

lentepubblica.it • 16 Luglio 2018

prestiti-spese-medicheLa Sanità italiana dovrebbe essere fruibile per tutti i cittadini. E gran parte degli interventi richiesti nelle strutture private è fruibile anche presso strutture pubbliche. Purtroppo, però, queste ultime hanno dei tempi di attesa davvero improponibili.


Per questo spesso i cittadini si rivolgono al settore privato e, per sostenere i costi, avviano le pratiche per ottenere prestiti per le spese mediche. Ecco una breve guida per capire come ottenerli e soprattutto di quali diffidare.

 

 

 

A quali cure si accede con i prestiti per spese mediche e come ottenerli

 

Con questo particolare tipo di liquidità è possibile accedere a diversi settori sanitari. Le richieste più frequenti riguardano:

 

  • interventi chirurgici;
  • interventi di chirurgia estetica;
  • cure odontoiatriche;
  • cure fisioterapiche;
  • cure riabilitative;
  • case di cura;
  • assistenza ai malati;
  • assistenza a persone non autosufficienti.

 

Vi sono due modalità per ottenere prestiti per le cure sanitarie:

 

  • prestito finalizzato, offerto direttamente dalle cliniche in cui si effettuano le cure. La pratica è rapida così come l’erogazione delle somme;
  • prestito liquidità, con questa soluzione si può chiedere una somma di denaro superiore a quella necessaria per far fronte ad eventuali spese impreviste.

 

 

Quali elementi devono esserci nel contratto

 

Il Decreto legislativo n. 141/2010 relativo ai contratti di credito al consumo recepisce la Direttiva europea 2008/48/Ce e regolamenta la materia (prestiti personali, prestiti finalizzati, cessione del quinto, credito rotativo).

 

La norma distingue tra:

 

  • credito a consumo, “contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”;
  • credito finalizzato, “esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici” a patto e condizione che “il finanziatore si avvalga del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito” o che “il bene o il servizio specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di credito”.

 

Il Decreto però non si ferma alle sole definizioni e disciplina anche:

 

  • Taeg (Tasso effettivo annuo globale);
  • informazioni precontrattuali;
  • obblighi in materia di polizze assicurative;
  • pubblicità;
  • estinzione anticipata, in cui il consumatore, oltre al rimborso del capitale residuo, potrebbe dover pagare una penale che non superi, per legge, l’1% del capitale finanziato;
  • recesso, entro i 14 giorni;
  • mancato pagamento;
  • valutazione del merito creditizio, ovvero l’affidabilità economico-finanziaria del richiedente mediante documentazione reddituale;
  • contestazioni e reclami;
  • conciliazioni;
  • inadempimenti dei venditori;
  • tasso di interesse applicato;
  • altri prezzi e condizioni applicati;
  • oneri in caso di mora;
  • numero, importi e scadenza delle rate;
  • le garanzie richieste;
  • garanzie assicurative richieste non incluse nel TAEG

 

Il Decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 che recepisce la Direttiva 2011/83/Ue (sui diritti dei consumatori) introduce delle novità che riguardano coloro che richiedono i prestiti:

 

  • diritto ad avere informazioni precontrattuali dettagliate (nei contratti a distanza o siglati fuori dai locali commerciali);
  • diritto di recesso entro 14 giorni;
  • diritto di recesso innalzato a 12 mesi se il consumatore non sia stato adeguatamente informato sul ripensamento;
  • divieto di applicare somme aggiuntive per acquisti a mezzo bancomat o con carta di credito e su tariffe telefoniche dedicate ai consumatori.

 

Se uno solo degli elementi espressi dai Decreti di cui sopra non sia presente, sarà bene diffidare e rivolgersi a un istituto di credito che soddisfi la legge in materia di prestiti.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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