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Le prostitute, se straniere, possono essere cacciate dall’Italia?

lentepubblica.it • 3 Febbraio 2017

prostituteLe prostitute straniere possono restare in Italia. È illegittimo infatti il foglio di via alla escort extracomunitaria solo perché fa la escort: la prostituzione, infatti, oltre a non essere vietata in Italia, non si può neanche considerare pericolosa.

 


È quanto chiarito dal Tribunale di Frosinone con una recente sentenza. Dalla documentazione acquisita è emerso che la prevenuta era stata trovata, alla data del 11 maggio 2014 nel Comune di Ferentino, intenta ad esercitare attività di meretricio, nonostante la stessa fosse destinataria della misura di prevenzione del F.V.O. emessa dal Questore di Frosinone in data 14.09.2011 e notificatale in pari data, con la quale le veniva fatto divieto di fare ritorno nel Comune di Ferentino per un periodo di anni tre. E’ dunque certo che l’imputata si trovasse in un territorio dal quale era stata allontanata con il citato provvedimento e nel periodo nello stesso indicato.

 

L’art. 1 della Legge 1423/1956 (oggi trasfuso nell’art. 1 della L. 159/2011) indica tre categorie di soggetti cui possono essere applicati i provvedimenti di prevenzione: 1) coloro che debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano abitualmente dediti a traffici delittuosi; 2) coloro che debba ritenersi vivano abitualmente, almeno in parte, con i proventi di attività delittuosa; 3) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. A tali soggetti, ove pericolosi per la sicurezza pubblica, l’art. 2 della medesima legge consente di applicare il foglio di via obbligatorio.

 

Ciò nonostante, come recentemente statuito dal T.A.R. Lombardia – Sede di Milano, Sezione III, con Sentenza n. 432 del 12 febbraio 2014: “Il rimpatrio con foglio di via obbligatorio è una misura di polizia diretta a prevenire reati piuttosto che a reprimerli e, dunque, presuppone sempre un giudizio sulla pericolosità del soggetto che va motivato con riguardo ai concreti comportamenti tenuti dal destinatario, pur non richiedendo le prove della effettiva commissione di reati” (Conforme il T.A.R. Emilia Romagna, Sezione II, Sentenza 27.10.2014 n. 1001).

 

Ne consegne che il F.V.O. è annullabile se la motivazione sulla pericolosità del soggetto è carente, come nel caso in esame.

 

Fonte: Tribunale di Frosinone
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