Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli che saranno pubblicati nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it.
La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014, esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell’impresa. (Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti. Per avvio dell’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. (Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
All’atto della presentazione della domanda l’impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa.
Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della circolare, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.
(Art. 10 DM 27 novembre 2013 – P.to 8 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
Soggetti ammissibili
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER.
(Art. 3 DM 27 novembre 2013)
No, è possibile accedere al contributo solo in presenza di un finanziamento bancario/locazione finanziaria.
In particolare, la concessione del contributo è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento da parte di una banca/intermediario finanziario aderente alle convenzioni stipulate tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.a.
(Art. 4 DM 27 novembre 2013)
Si, è sufficiente che l’impresa abbia una sede operativa in Italia.
(Art. 3 DM 27 novembre 2013)
Settori di attività
I settori esclusi sono i seguenti:
a) dell’industria carboniera;
b) delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);
c) della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.
d) delle attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del regolamento GBER.
Sono quindi ammesse alle agevolazioni le imprese operanti in tutti gli altri settori.
(Art. 3 e 5 DM 27 novembre 2013)
Si, ma nel rispetto dei limiti e delle condizioni relative alle spese ammissibili stabiliti nel regolamento comunitario applicabile per settore (regolamento GBER).
(Art. 5 DM 27 novembre 2013).
Spese ammissibili
No, in quanto le spese relative a “terreni e fabbricati” incluse le opere murarie non sono classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
L’acquisto di un impianto fotovoltaico funzionale allo svolgimento dell’attività d’impresa è considerata spesa ammissibile alle agevolazioni, laddove rientri nel concetto di “impianti”, come chiarito nelle varie risoluzioni dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 19 dicembre 2013 n. 36/E; circolare 19 luglio 2007, n.46/E; circolare 11 aprile 2008, n.38/E), quindi macchinari, impianti diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2 e B.II.3 dello schema previsto dall’art. 2424 c.c.
(Art. 5 DM 27 novembre 2013 – P.to 6 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
Contributo
Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento. Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale riportato nel decreto di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali.
Per le modalità tecniche di calcolo si rinvia all’appendice allegata alla circolare. Un apposito foglio di calcolo sarà a breve disponibile nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internet www.mise.gov.it.
(Art. 6 DM 27 novembre 2013 – P.ti 5 e 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
Cumulabilità
(Art. 7 DM 27 novembre 2013)
Erogazione
La stipula del contratto di finanziamento e l’erogazione dello stesso da parte della banca/intermediario finanziario all’ impresa deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista alla banca/intermediario finanziario da parte di Cassa Depositi e Prestiti, che a sua volta viene erogata entro 20 giorni dalla delibera del finanziamento assunta dalla banca/intermediario finanziario.
(Art. 8 DM 27 novembre 2013)
L’erogazione del contributo è subordinata al completamento dell’investimento, da effettuarsi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento/contratto di leasing. Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa e conforme a quanto indicato nella circolare, fatti salvi i tempi necessari per l’acquisizione delle certificazioni rilasciate da altri soggetti pubblici.
(Art. 8 DM 27 novembre 2013 – P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)
FONTE: Ministero dello sviluppo economico