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Rapporto sessuale per strada: niente carcere, ma quali sanzioni?

lentepubblica.it • 6 Ottobre 2017

rapporto sessuale pubblicoCon la depenalizzazione del reato di atti osceni in luogo pubblico si rischia per il rapporto sessuale in pubblico solo una sanzione amministrativa. Le sanzioni pecuniarie, tuttavia, a quanto possono ammontare?


È il prefetto e non più il tribunale penale a sanzionare chi consuma un rapporto sessuale per strada o in un altro luogo pubblico. Questo perché, a seguito della recente depenalizzazione del reato di «atti osceni in luogo pubblico», non scatta più alcun reato.

 

Alcune indicazioni sulle sanzioni arrivano comunque dalla Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la Sentenza 1 dicembre 2016 – 22 settembre 2017, n. 43809.

 

L’imputato è stato incriminato per avere, in violazione degli artt. 110 e 527 cod. pen., compiuto, in concorso con altra persona, atti osceni in luogo pubblico, consistiti nell’aver consumato un rapporto sessuale, a pochi metri di distanza dalla strada provinciale, secondo modalità tali che era possibile vedere quanto egli stesse facendo.

 

A seguito delle modifiche alla normativa penale introdotte in occasione della entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, la fattispecie di atti osceni prevista dal primo comma dell’art. 527 cod. pen., cioè la fattispecie contestata all’odierno ricorrente, è stata depenalizzata, residuando in esito alla sua eventuale commissione non più la comminatoria della sanzione penale ma, semplicemente, quella della sanzione amministrativa.

 

Per effetto, pertanto, di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, cod. pen. la sentenza emessa a carico dell’imputato deve essere annullata senza rinvio per non essere, ad oggi, il fatto contestato previsto dalla legge come reato.

 

Ciò nonostante sono comminate per il fatto sanzioni amministrative: la sanzione pecuniaria va da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro. Inoltre, trattandosi di un illecito amministrativo, non c’è più la possibilità di sperare nella prescrizione e farla franca.

 

Attenzione poi a una “postilla” contenuta nella norma: se il rapporto sessuale viene consumato in un «luogo abitualmente frequentato da minori», come ad esempio l’uscita della scuola negli orari di punta, si ritorna nel penale. Ciò che conta è il luogo in sé, come normalmente frequentato da infradiciottenni. Quindi, c’è reato se si consuma il rapporto sessuale in un parco giochi con scivoli e altalene; non c’è reato se invece si tratta della villa comunale che, abitualmente, è frequentata da tutte le fasce di età.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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