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RC Auto: modalità di esibizione del certificato

lentepubblica.it • 4 Ottobre 2016

rc auto 2Nella circolare del 1° settembre scorso, il Dipartimento della Pubblica sicurezza ha chiarito quali sono le modalità di esibizione, agli organi di polizia, del certificato di assicurazione dei veicoli a motore. Il chiarimento si è reso necessario in seguito all’adozione da parte dell’IVASS del provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015 che, in parziale modifica del proprio Regolamento n. 34/2010.

 

L’art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada, stabilisce che per poter circolare il conducente di un veicolo a motore deve avere con sé il certificato di assicurazione obbligatoria, da cui risulti il periodo per il quale è stato pagato il premio o la rata di premio e che comprova l’adempimento dell’obbligo di assicurazione RCA.

 

L’art. 127 del decreto legislativo 7 settembre 2015 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) rinvia ad un Regolamento dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) per le modalità di rilascio e caratteristiche del certificato di assicurazione, Regolamento emanato il 19 marzo 2010, n. 34.

 

L’IVASS, con il provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha modificato l’art. 10, comma 5, del citato regolamento del 2010, prevedendo che “nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene su supporto cartaceo tramite posta o, ove il contraente abbia manifestato il consenso ai sensi del comma 2, su supporto durevole, anche tramite posta elettronica..”.

 

Per effetto della modifica da ultimo richiamata, in sede di controllo, può essere esibito agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell’originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell’art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S. o senza che, ai sensi dell’art. 180, comma 8, C.d.S. , possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo.

 

Come è noto, a decorrere dal 18.10.2015, per effetto dell’art. 31 del decreto legge 24.1.2012, n. 1, convertito nella Legge 24.3.2012, n. 27. è cessato l’obbligo di esporre sul veicolo il contrassegno di assicurazione, che l’impresa di assicurazione consegnava all’assicurato unitamente al certificato di assicurazione.

 

Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza
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