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Recupero dell’IVA su Contratti con PA risolti prima dei termini: regole

lentepubblica.it • 20 Dicembre 2018

recupero-iva-contratti-paRecupero dell’IVA su Contratti con PA risolti prima dei termini, la risposta 117/2018 fornita dall’Agenzia a un ministero.


Pa, contratti risolti anzitempo: le modalità per recuperare l’Iva. Il chiarimento è fornito a un ministero che, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, provvede all’acquisto di automobili, comprensivo di un “pacchetto manutenzione”.

 

Nel caso in cui una pubblica amministrazione effettui acquisti destinati alla sfera istituzionale e il rapporto con il fornitore si risolva prima della conclusione del contratto, ai fini del recupero dell’Iva versata in più dalla Pa, il cedente può emettere una nota di variazione in diminuzione per documentare la parte di corrispettivo da restituire.

 

In particolare, se l’operazione si è svolta applicando lo split payment, il fornitore deve restituire la sola quota imponibile, mentre la Pa può recuperare la relativa Iva sottraendola dai successivi versamenti effettuati in modalità “scissione dei pagamenti”. Quando, invece, gli acquisti sono avvenuti fuori del suddetto meccanismo, il fornitore deve restituire sia l’imponibile sia l’imposta.

 

È, in estrema sintesi, la risposta 117/2018 fornita dall’Agenzia a un ministero che, per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, stipula contratti di acquisto di automobili, corredati da “pacchetti manutenzione” che durano dai sei agli otto anni.

 

Il parere

 

Tali contratti prevedono che, nelle ipotesi in cui i veicoli siano ritirati dal servizio prima del tempo prestabilito a causa di eventi imprevedibili come incendi o gravi incidenti, il fornitore è tenuto a restituire il “valore residuo” del pacchetto manutenzione.

 

Detto ciò, la Pa vuole sapere se, in questi casi, può chiedere al fornitore anche la restituzione dell’Iva pagata in anni precedenti.

 

L’Agenzia ripercorre le norme applicabili al caso prospettato (articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972) ricordando che, se i beni e i servizi sono stati acquistati a partire dal 1° gennaio 2015, quindi con le regole dello split payment (articolo 17-ter, del Dpr 633/1972), che prevedono il versamento dell’Iva da parte dell’amministrazione pubblica direttamente all’erario e non al fornitore, possono essere utili le indicazioni fornite con la circolare 15/2015.

 

Viceversa, se l’operazione è rimasta fuori dall’ambito di applicazione della “scissione dei pagamenti”, il recupero dell’Iva avviene tramite il fornitore.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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