Infatti, per tutto il 2018, l’INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, per un periodo massimo di sei mesi dal mese di prima erogazione.
Con particolare riferimento ai nuclei familiari che hanno presentato domanda a dicembre 2017 e hanno cominciato a percepire il beneficio economico da gennaio 2018, si rammenta ai Comuni/Ambiti la di inviare la citata comunicazione all’INPS, attraverso l’apposita funzione che l’Istituto ha reso disponibile sul proprio applicativo “Servizio REI”. In caso contrario, a decorrere dal mese di agosto 2018, tali nuclei andranno incontro alla sospensione del beneficio.
La “quota servizi” del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali può essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull’utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.
Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell’atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all’articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
Il MLPS procede all’erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell’atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalità del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.