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Regime forfettario più agevole per le PMI con la Stabilità

lentepubblica.it • 14 Gennaio 2016

stranieri, grandi impreseCon alcune modifiche all’impianto normativo definito dalla Stabilità 2015 (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), la legge 208/2015 (commi da 111 a 113) ha reso decisamente più fruibile il regime forfettario per i professionisti e le imprese “di piccole dimensioni”:

 

– è stato elevato (da 15mila a 30mila euro per i professionisti, di 10mila euro per le altre attività) il valore delle soglie di ricavi o di compensi, diverse a seconda del tipo di attività esercitata, per accedere al regime forfetario (vedi tabella in fondo all’articolo)

 

– per il periodo d’imposta in cui è avviata l’attività e per i quattro successivi, in presenza di ulteriori requisiti, il reddito imponibile sarà assoggettato a imposta sostitutiva con l’aliquota ridotta del 5%, anziché quella ordinaria del 15% (invece, le regole in vigore nel 2015 prevedevano la riduzione di un terzo della base imponibile per i primi tre anni).

 

Tale novità vale anche per chi ha iniziato l’attività nel 2015, avvalendosi del regime forfetario

 

– possono accedere al regime anche i lavoratori dipendenti e i pensionati che svolgono o hanno intenzione di svolgere un’attività in proprio, se i redditi di lavoro dipendente e assimilati non superano i 30.000 euro (nel 2015, era richiesto che i redditi conseguiti nell’anno precedente dall’attività d’impresa, arte o professione fossero prevalenti rispetto ai redditi di lavoro dipendente e assimilati).

 

Gli ammessi e gli esclusi

 

Per poter applicare il regime forfetario, occorre che nell’anno precedente:

 

  • i ricavi conseguiti o i compensi percepiti (senza considerare quelli derivanti dall’adeguamento agli studi di settore o ai parametri) non abbiano superato una determinata soglia, diversa a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella). Se si esercitano più attività contraddistinte da codici diversi, si fa riferimento al tetto più elevato dei ricavi/compensi relativi alle diverse attività

 

  • le spese sostenute per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati) non siano andate oltre i 5mila euro lordi

 

  • il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio non superi 20mila euro. A tal fine:
    • per i beni in leasing, rileva il costo sostenuto dal concedente
    • per i beni in locazione, noleggio e comodato, rileva il loro valore normale (articolo 9 del Tuir)
    • i beni detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente, concorrono nella misura del 50%
    • non rilevano i beni il cui costo unitario non superi 516,46 euro
    • non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

 

 

Non possono, invece, applicare il regime forfetario:

 

  • le persone fisiche chi si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva (ad esempio, attività agricole)

 

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito

 

  • chi non risiede in Italia, a meno che sia residente in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che assicura un adeguato scambio di informazioni, e produca in Italia almeno il 75% del proprio reddito complessivo

 

  • i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

 

  • chi, oltre a esercitare attività d’impresa, arte o professione, partecipa anche a società di persone, associazioni o Srl in regime di trasparenza

 

  • coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30mila euro (se il rapporto di lavoro è cessato, la verifica della soglia è irrilevante).

 

 

I benefici per gli ammessi

 

Numerosi i vantaggi per i contribuenti che riescono ad accedere al regime forfetario:

 

 

  • esclusione dall’Iva, dall’Irap e dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri

 

  • esonero da tutti gli obblighi in materia di Iva previsti dal Dpr 633/1972, esclusi quelli di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti (per le sole operazioni in cui risultano debitori dell’imposta, devono emettere fattura o integrarla con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni)

 

  • esonero, ai fini delle imposte dirette, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi

 

  • determinazione semplificata del reddito imponibile, applicando all’ammontare dei ricavi realizzati o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diverso a seconda del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata (vedi tabella). Dal reddito possono essere dedotti i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi (l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo). All’imponibile così calcolato si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali comunale e regionale e dell’Irap, con aliquota del 15%

 

  • non assoggettamento a ritenuta d’acconto, da parte del sostituto d’imposta, dei ricavi/compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario (a tal fine, bisogna rilasciare una dichiarazione da cui risulti che le somme in questione sono soggette a imposta sostitutiva)

 

  • nessun obbligo di operare ritenute di imposta sui redditi erogati (vanno però riportati in dichiarazione il codice fiscale di chi ha percepito i redditi non assoggettati a ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi)

 

  • riduzione del 35% dei contributi previdenziali (nel 2015, invece, era previsto l’esonero dal minimale contributivo).

 

 

Sconto maggiore per chi avvia l’attività

 

Un vantaggio ulteriore è riconosciuto a chi avvia l’attività (o l’ha avviata lo scorso anno accedendo al regime forfetario): l’imposta sostitutiva è ulteriormente ridotta al 5% nel primo anno e nei quattro successivi.

 

Per aver diritto alla tassazione extralight, oltre agli ordinari requisiti necessari per l’applicazione del regime forfetario, devono sussistere altre condizioni:

 

  • il contribuente, nei tre anni precedenti, non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare

 

  • l’attività da avviare non deve rappresentare la mera prosecuzione di un’altra svolta prima sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che non si tratti del periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni

 

  • se si tratta di proseguimento di attività precedentemente svolta da un altro soggetto, i ricavi/compensi da questo realizzati nell’ultimo periodo d’imposta non devono superare i limiti indicati in tabella per quell’attività.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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