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Chiarimenti sulla chiusura giornaliera del registratore di cassa

lentepubblica.it • 10 Febbraio 2016

recupero cassa integrazioneArrivano chiarimenti in merito a quando fare la “chiusura” giornaliera del registratore di cassa, in particolar modo per gli esercizi la cui attività si protrae oltre la mezzanotte (bar, ristoranti etc.) I funzionari dell’Agenzia ritengono che, in analogia con quanto previsto per i soggetti che effettuano attività di intrattenimento ed in controtendenza a quanto affermato nelle precedenti CM 60/83 e RM 253/95, anche gli esercizi pubblici commerciali la cui attività si protrae oltre le ore 24 possono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera (c.d. “scontrino di mezzanotte”) al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività. I relativi corrispettivi andranno annotati con riferimento “alla data di inizio dell’evento”.

 

Si ricorda che il comma 429 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 della “legge finanziaria 2005” per le imprese operanti nel settore della grande distribuzione, estese dalla legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) alle imprese di pari dimensioni da individuare con apposito decreto direttoriale, consente alle imprese della grande distribuzione di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distinti per ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, esimendosi dall’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Come precisato dal successivo comma 430, l’agevolazione riguarda sostanzialmente le aziende distributive che operano con esercizi commerciali dotati di strutture di vendita dalle dimensioni medie o grandi, ovvero le aziende in possesso di una superficie di vendita superiore a 150 metri quadri, nei comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti, o superiore a 250 metri quadri, nei comuni la cui popolazione residente supera le 10mila unità.

 

La normativa precisa inoltre che che gli esercizi commerciali (es. autogrill) la cui attività lavorativa comprende l’intero arco della giornata suddiviso su più turni operativi devono emettere lo scontrino di chiusura giornaliera al termine del turno che si conclude prima della mezzanotte (CM n. 60 del 10.6.83). Così, ipotizzando tre turni giornalieri ripartiti in: 6-14; 14-22; 22-6, lo scontrino di chiusura giornaliera deve essere emesso dall’operatore che termina il turno alle ore 22.

 

 

Fonte: CGIA Mestre
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