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Registri Immobiliari: consentita solo la conservazione digitale

lentepubblica.it • 3 Novembre 2016

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L’archiviazione informatica da parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda i documenti formati dal 31 ottobre 2016, ma potrà essere estesa anche a quelli prodotti in data antecedente.

 

Conservazione dei registri immobiliari unicamente su supporto informatico. L’innovazione riguarda le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni e le altre forme di pubblicità relative ai beni immobili, formate a decorrere dal 31 ottobre 2016.

 

A stabilirlo, il provvedimento 20 ottobre 2016, emanato dall’Agenzia delle Entrate di concerto con il dipartimento per gli Affari di giustizia del ministero della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre.
Prosegue, pertanto, il processo di digitalizzazione delle banche dati immobiliari dell’Agenzia, dalla fase di generazione a quella di archiviazione; dallo scorso mese di maggio, infatti, già gli atti di aggiornamento catastale sono conservati con tale modalità. Avviata con il Sistema di conservazione dei documenti digitali (Scd), l’archiviazione informatica porterà notevoli vantaggi in termini di trasparenza, efficienza e spending review della Pa.

 

La conservazione sostitutiva nell’ambito della pubblicità immobiliare riguarda, in particolare, il registro generale d’ordine, quello delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni e il registro delle comunicazioni e le relative cancellazioni. Le regole ora definite valgono per i registri immobiliari formati a decorrere dal 31 ottobre (data di entrata in vigore del provvedimento), ma potranno essere estese, con successivi atti, anche a quelli prodotti su supporto informatico precedentemente.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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