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Revisione dei Prezzi negli Appalti Pubblici: il parere del Consiglio di Stato

lentepubblica.it • 13 Luglio 2020

revisione-prezzi-appalti-pubblici-consiglio-di-statoIl Consiglio di Stato è stato chiamato a esprimersi sulla domanda di revisione dei prezzi negli Appalti Pubblici. Ecco il parere dei giudici amministrativi.


Nel caso specifico, un Consorzio domandava l’accertamento del suo diritto alla revisione del prezzo dei corrispettivi e la condanna dell’Ente al pagamento della somma dovuta.

La questione concerne un contratto di appalto per il servizio di nettezza urbana e servizi di igiene complementare nel comune di Pomezia.

Revisione dei Prezzi negli Appalti Pubblici: il parere del Consiglio di Stato

Come indicato dalla legge, i prezzi di un appalto possono subire delle variazioni in aumento come anche in diminuzione. L’istituto della revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare l’interesse pubblico sulle prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni.

Il suo scopo è quello di non esporre le prestazioni al rischio di una diminuzione qualitativa

  • a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse (incidente sulla percentuale di utile considerata in sede di formulazione dell’offerta)
  • e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte.

Ai fini della presente decisione sul diritto del Consorzio ricorrente alla revisione dei prezzi occorre qualificare anzitutto i contratti sottoscritti e stipulati con il Comune di Pomezia come proroghe contrattuali o come rinnovi.

Nel caso in cui l’appaltatore abbia espresso la propria volontà di rinnovare il rapporto contrattuale lo stesso deve accettare la nuova determinazione del prezzo e non avrà diritto alla sua revisione. Che invece spetterà nel caso in cui si sia concordato il mero slittamento temporale del termine del servizio.

Secondo i giudici la revisione dei prezzi dei contratti si applica, infatti, solo alle proroghe contrattuali, come tali previste negli atti di gara ed oggetto di consenso “a monte”.

Ma non si applica anche agli atti successivi al contratto originario. Con i quali, mediante specifiche manifestazioni di volontà, risulta dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici.

Questo anche se gli atti risultano di contenuto identico a quello originario per quanto concerne la remunerazione del servizio, senza che non risulti avanzata alcuna proposta di modifica del corrispettivo.

A questo link il testo completo della Sentenza del Consiglio di Stato.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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