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Ricercatori all’Estero: possibile esenzione da imposta?

lentepubblica.it • 11 Marzo 2016

ricercatoriSono un laureato in fisica. Ho ricevuto una proposta come ricercatore da un’università del Regno Unito, per circa due anni. È vero che i primi due anni sono esenti da imposta?

 

Salvatore Innocenti

 

Una persona fisica che soggiorna nel Regno Unito per un periodo non superiore a due anni, allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio o altro analogo istituto, e che è, o era, immediatamente prima di tale soggiorno, residente in Italia, è esente da imposizione nel Regno Unito per le remunerazioni ricevute in relazione a tali attività, per un periodo che non superi due anni. L’attività di insegnamento o di ricerca deve essere effettuata nel pubblico interesse (articolo 20 della Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Regno Unito). Pertanto, in presenza di tali presupposti (attività in Gran Bretagna inferiore ai due anni svolta nel pubblico interesse), si potrà godere dell’esenzione di imposta in Inghilterra. Inoltre, nel caso la residenza venisse spostata all’estero, tali redditi non sarebbero imponibili in Italia. Infatti, l’articolo 3, comma 1, del Tuir, stabilisce che l’Irpef si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Gianfranco Mingione
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