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Richiesta contributo calamità naturali: il certificato è stato approvato

lentepubblica.it • 14 Novembre 2019

richiesta-contributo-calamita-naturali-certificatoApprovato il certificato per la richiesta del contributo sulle calamità naturali. Ecco tutti i dettagli.


Richiesta contributo calamità naturali: il certificato ha visto la sua approvazione. Con decreto del Ministero dell’Interno del 12 novembre 2019 è stata approvata la certificazione per la richiesta, per l’anno 2019, di un contributo erariale.

Il contributo riguarda per le spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali. O ad accordi transattivi ad esse collegate: la condizione è che questi eventi abbiano avuto luogo entro il 25 giugno 2016.

La richiesta da parte dei comuni deve essere formulata al Ministero dell’interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/area-certificati entro le ore 24:00 del 20 dicembre 2019, a pena di decadenza.

Richiesta contributo calamità naturali: il certificato

In particolare, il Comune dovrà, correggere in diminuzione il dato già comunicato nelle richiamate certificazioni prodotte negli anni 2016, 2017 e 2018 solo qualora la spesa complessiva a carico del bilancio del comune si sia ridotta a seguito dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno.

Diversamente, qualora non vi siano state le richiamate variazioni di bilancio, dovrà procedere alla conferma del dato precedentemente certificato. Un dato che risulta già nel modello.

Pertanto, i Comuni sono legittimati a trasmettere telematicamente il modello, a firma digitale del responsabile finanziario e del segretario comunale:

  • se abbiano già trasmesso analogo certificato negli anni 2016, 2017 e 2018. E se la spesa ivi riportata si è ridotta in conseguenza dell’intervento di contributi diversi da quelli già erogati a tale titolo dal Ministero dell’Interno,
  • se hanno spese non ancora sostenute a seguito di sentenze di risarcimento, esecutive dal 1° aprile 2018 al 20 dicembre 2019, derivanti da calamità naturali o cedimenti strutturali, o da accordi transattivi ad esse collegate, verificatesi entro il 25 giugno 2016.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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