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La Riforma del 5 per Mille è in Gazzetta Ufficiale

lentepubblica.it • 1 Ottobre 2020

riforma-5-per-mille-gazzetta-ufficialeEcco cosa cambia d’ora in poi in merito al Cinque per Mille.


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto è arrivata al traguardo la riforma dell’istituto del cinque per mille, inserita all’interno del più ampio processo di riforma del Terzo Settore.

La Riforma del Cinque per Mille è in Gazzetta Ufficiale

Infatti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 23 luglio 2020 recante “Disciplina delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi“.

Il DPCM risulta attuativo rispetto al Decreto Legislativo n. 111 del 3 Luglio 2017 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e’ destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

  • sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore
  • finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università
  • e finanziamento degli enti della ricerca sanitaria quali gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria
  • sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
  • sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

Per accedere al riparto del 5 per mille, i soggetti su elencati devono essere accreditati presso le amministrazioni competenti. Da notare che l’accreditamento è consentito per più finalità, purché l’ente possiede tutti i requisiti prescritti per ciascuna categoria.

Per evitare una dispersione delle risorse si innalza la soglia minima erogabile a ciascun ente che passa da 12 a 100 euro.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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