Rimborso TFR. Durante la cassa integrazione, il lavoratore matura quote di TFR alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, comprendendo eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria. In base all’articolo 2120 del codice civile, infatti:
Il datore di lavoro può chiedere all’INPS il rimborso TFR delle quote maturate durante la CIG Straordinaria precedente al licenziamento. L’articolo 2, comma 2, legge 464/1972 (integrazione salariale e trattamento di disoccupazione), prevede infatti che:
«per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo» di cassa integrazione.
Questo rimborso non può essere chiesto se nel frattempo è intervenuto «un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro quale, ad esempio, la rioccupazione presso la medesima azienda». Non sono considerati eventi che interrompono la continuità della sospensione, la maternità e le festività. Altra causa di decadenza dal rimborso è quella in cui l’impresa metta il lavoratore in mobilità nel periodo compreso fra la fine del 12esimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’ unità produttiva. Fuori da questi limiti, resta il diritto al rimborso TFR per le quote maturate durante il periodo di cassa integrazione.