Sanatoria 2020 badanti: arrivano le istruzioni dell’INPS.
La sanatoria riguarda in primo luogo tanto i lavoratori domestici come possono essere badanti e colf, ma anche i braccianti agricoli.
Scopriamo i dettagli e le novità a carico dei datori di lavoro.
In primo luogo di cosa si tratta?
La sanatoria è stata voluta dal Governo italiano come misura di contrasto al lavoro sommerso ed al fenomeno del caporalato.
Non solo i cittadini stranieri, ma anche gli italiani che vivono in una condizione di sfruttamento lavorativo, possono chiedere al datore di lavoro di stipulare un contratto vero e proprio di lavoro.
La misura è stata, come detto, prevista dal Decreto Rilancio (Legge 77/2020).
L’INPS, pertanto, con la circolare 101/2020, detta le prime istruzioni per gli adempimenti contributivi a carico dei datori di lavoro che hanno presentato, nel periodo 1 giugno–15 agosto, le richieste di regolarizzazione.
La possibilità di presentazione delle istanze di emersione è dunque terminata il 15 agosto 2020.
Entro tale termine è stato onsentito di modificare le domande di regolarizzazione (già tempestivamente inoltrate) contenenti errori materiali, che i datori di lavoro hanno potuto quindi sanare ripresentando una nuova domanda con i dati corretti.
Si ricorda che, come chiarito con la circolare n. 68/2020, qualora la domanda di regolarizzazione abbia ad oggetto la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso, il rapporto di lavoro subordinato oggetto dell’istanza doveva avere avuto inizio in data antecedente al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020) e doveva risultare ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza.
I datori di lavoro, che hanno presentato almeno un’istanza di emersione entro il 10 ottobre 2020 dovranno:
Per i rapporti di lavoro già in corso alla data di presentazione dell’istanza di emersione ai sensi dell’articolo 103 del decreto-legge n. 34/2020, l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico e ad attribuire un codice provvisorio.
In primo luogo l’iscrizione d’ufficio avverrà sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l’istanza di emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.
Poi l’Istituto invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria:
Inoltre la contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’Istituto utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno.
Nel caso sia assente il dato retributivo, al fine della quantificazione della contribuzione dovuta, sarà preso a riferimento quale imponibile contributivo il minimo contrattuale previsto dal CCNL di settore.
Nell’ipotesi di istanza presentata in favore di cittadini stranieri presso lo Sportello unico per l’immigrazione, si ricorda che l’imponibile contributivo non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, come precisato in premessa.
Laddove il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessi nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito www.inps.it.
Infine:
l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.
A questo link il testo completo della Circolare dell’INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it