A occuparsene è stato il premier, Giuseppe Conte, il quale ha affermato di essere molto lieto che sul DL Sblocca cantieri è finalmente stata trovata una convergenza.
Lo svolgimento delle gare d’appalto, dopo queste modifiche, avverrà da questo momento in poi in maniera diversa.
Il decreto legge sarà dunque pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale. Facendo così entrare in vigore tutte le novità che contiene in materia di edilizia e appalti.
Ecco quali sono le principali modifiche del testo approvato e di prossima pubblicazione in G.U.
In primo luogo, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
Abolito inoltre dal decreto il comma 6 dell’articolo 105 del codice appalti, che prevede l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta mentre rimane la soglia del 30% sul valore complessivo dei lavori.
L’articolo 1, comma 20, lettera “g”, punto 3 del testo della legge di conversione al comma 18 dell’articolo 35 del codice ha esteso la corresponsione dell’anticipazione del 20% a tutti gli appalti quindi anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi compresi quelli di architettura e ingegneria.
Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori, tutti quelli che avranno un valore compreso tra 5,5 milioni di euro e 20 milioni di euro, potranno essere controllati e quindi verificati dalle Stazioni Appaltanti.
All’inizio la Lega aveva richiesto la sospensione per circa due anni di ben 6 norme inserite nel Codice degli appalti trovando una forte opposizione. Si provò con un compromesso limitando a 4 le norme da sospendere. Fra queste sospesa la norma relativa ai vari subappalti, limitati a un tetto pari al 30% del totale. Si trattava di un limite che i rappresentanti della Lega volevano abolire del tutto, ma che, invece, sarà innalzato al livello del 40%.