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Sblocca Cantieri 2019, testo approvato: ecco che cosa cambia

lentepubblica.it • 17 Giugno 2019

sblocca-cantieri-2019-testo-approvatoSblocca Cantieri 2019, testo approvato. Di base la Legge modifica alcuni punti del famoso Codice degli appalti.


A occuparsene è stato il premier, Giuseppe Conte, il quale ha affermato di essere molto lieto che sul DL Sblocca cantieri è finalmente stata trovata una convergenza.

Lo svolgimento delle gare d’appalto, dopo queste modifiche, avverrà da questo momento in poi in maniera diversa.

Il decreto legge sarà dunque pubblicato a breve in Gazzetta Ufficiale. Facendo così entrare in vigore tutte le novità che contiene in materia di edilizia e appalti.

Sblocca Cantieri 2019, testo approvato

Ecco quali sono le principali modifiche del testo approvato e di prossima pubblicazione in G.U.

In primo luogo, fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, le seguenti norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

  • art. 37, comma 4, che disciplina le modalità con cui i comuni non capoluogo di provincia devono provvedere agli acquisti di lavori, servizi e forniture.
  • art. 59, comma 1quarto periodo, ove viene stabilito il divieto di “appalto integrato” (salvo le eccezioni contemplate nel periodo stesso), cioè il divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori.
  • art. 77, comma 3quarto periodo, quanto all’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’albo istituito presso l’ANAC di cui all’art. 78. Si precisa che resta però fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Abolito inoltre dal decreto il comma 6 dell’articolo 105 del codice appalti, che prevede l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta mentre rimane la soglia del 30% sul valore complessivo dei lavori.

L’articolo 1, comma 20, lettera “g”, punto 3 del testo della legge di conversione al comma 18 dell’articolo 35 del codice ha esteso la corresponsione dell’anticipazione del 20% a tutti gli appalti quindi anche agli affidamenti di forniture, servizi ivi compresi quelli di architettura e ingegneria.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori, tutti quelli che avranno un valore compreso tra 5,5 milioni di euro e 20 milioni di euro, potranno essere controllati e quindi verificati dalle Stazioni Appaltanti.

Non tutto è stato procrastinato

All’inizio la Lega aveva richiesto la sospensione per circa due anni di ben 6 norme inserite nel Codice degli appalti trovando una forte opposizione. Si provò con un compromesso limitando a 4 le norme da sospendere. Fra queste sospesa la norma relativa ai vari subappalti, limitati a un tetto pari al 30% del totale. Si trattava di un limite che i rappresentanti della Lega volevano abolire del tutto, ma che, invece, sarà innalzato al livello del 40%.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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