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Scadenze di Novembre e Dicembre in materia di fondo di solidarietà residuale

lentepubblica.it • 12 Novembre 2014

Il fondo è finalizzato ad assicurare i lavoratori di quelle imprese non sono coperte dalla normativa in materia d’integrazione salariale.

C’è tempo fino al 17 novembre per versare le quote del Fondo residuale di solidarietà relative al mese di ottobre; il contributo ordinario, dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2014, invece, potrà essere versato entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il fondo, istituito dall’articolo 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è finalizzato ad assicurare i lavoratori di quelle imprese che, mediamente, hanno più di 15 dipendenti e che non sono coperte dalla normativa in materia d’integrazione salariale. Non sono, invece, soggette alla disciplina del Fondo le imprese per le quali sussiste già un obbligo di contribuzione ad un fondo di settore precedente.

Ricordiamo che la soglia dimensionale viene determinata sulla base della media occupazionale nel semestre precedente, mentre vanno ricompresi nel numero dei dipendenti occupati i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), ad eccezione degli apprendisti, degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.

Le prestazioni del Fondo di solidarietà residuale sono finanziate dai seguenti contributi:

  • un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione mensile imponibile dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore
  • un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, sulle prestazioni erogate, nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per quelle con più di 50 dipendenti.

 

Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del fondo residuale sono tenute a versare i contributi di finanziamento a decorrere dal 1° gennaio 2014 per quelle già esistenti a tale data, ovvero dalla data di costituzione se successiva al 1° gennaio 2014.

Il contributo relativo al periodo di paga “ottobre 2014” è considerato corrente e dovrà essere versato alla ordinaria scadenza del 17 novembre (essendo il 16 festivo).

I contributi arretrati dovuti da gennaio a settembre devono essere versati entro il giorno 16 dicembre, senza aggravio di sanzioni né interessi.

 

 

FONTE: CGIA Mestre

 

fondo solidarieta residuale

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