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Scattare e diffondere foto senza consenso: è reato? La Cassazione risponde

lentepubblica.it • 18 Maggio 2020

scattare-foto-senza-consenso-reato-cassazioneAttenzione: a volte scattare foto di nascosto e inoltrarle senza autorizzazione a soggetti terzi può essere molto rischioso.


Scattare e diffondere foto senza consenso si può considerare reato: la Cassazione si esprime su questo punto e su altre conseguenze derivate in alcune sue sentenze, recenti e non.

Nella fattispecie emergono con particolare rilevanza alcune Sentenze specifiche sull’argomento: la sent. n. 5522/2020 e le sentenze n. 51815/2018 e n. 9446/2018.

Ecco cosa è emerso da questi pareri giuridici.

Scattare foto senza consenso è reato? Il parere della Cassazione

All’interno della Sentenza 9446/2018, in particolare, si fa rientrare il fotografare le persone senza consenso fra quei comportamenti che possono costituire molestia o disturbo.

In questo caso i giudici hanno disposto il sequestro dello smartphone ad un cinquantenne, sorpreso a fotografare una donna in un centro commerciale di Palermo, senza il consenso della diretta interessata.

In alcuni casi si adottano criteri particolarmente restrittivi soprattutto per la tutela dei minori. Ciò non toglie che l’interpretazione giuridica può essere estendibile anche in tutti quei casi si possa assicurare un reato di molestia.

Come indicato anche dalla Sentenza 5185/2018 il reato di molestia (art. 660 del Codice Penale) va applicato in caso di comportamenti:

astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa, ma anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, che influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l’ordine pubblico.

Diffusione delle foto senza consenso

Sempre secondo la Sentenza appena citata, che tratta di condivisione di materiale fotografico di soggetti terzi minorenni, non importa se le fotografie siano autoscattate oppure no. Quello che conta è che vi sia una lesione della dignità del minore: non fa la differenza la modalità di produzione del materiale.

Infine a completare il quadro è la Sentenza più recente, la n. 5522/2020. Qui si condanna chi, entrando abusivamente nella disponibilità di foto pornografiche autoprodotte dal minore e presenti nel suo telefono cellulare, ne effettua la riproduzione fotografica e le offra o le ceda successivamente a terzi senza autorizzazione.

A prescindere dunque il fatto di aver ricevuto delle foto di nudo via WhatsApp e, pertanto, di poterle archiviare nel proprio dispositivo non legittima il destinatario a inoltrare il materiale porno ad altre persone.

Inoltre, l’uso e la diffusione di fotografie di terzi sono illegali. Assicurati di avere una licenza per i materiali che usi sul web o scarica foto e immagini su piattaforme royalty-free come it.depositphotos.com.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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