La decisione arriva mediante la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2471/2018.
Nel caso specifico lo sciopero proclamato era illegittimo, per contrasto con l’art. 2 della legge n. 146/1990, in quanto incidente su beni costituzionalmente tutelati come la sicurezza pubblica ed indetto ad oltranza, senza garantire prestazioni indispensabili e senza termine di durata e perché “in alcun modo si erano invocate le ragioni che, a norma dell’art. 2 citato consentono ai sindacati di derogare alla disciplina del preavviso e del termine di durata, ossia i casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori”.
La possibilità di rendersi conto dell’illegittimità dello sciopero non poteva in alcun modo sfuggire al dipendente, essendo sancita in modo inequivocabile dall’art. 2 comma 1 della legge n. 146/1990, concernente l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la cui ignoranza da parte di un pubblico dipendente è certamente inescusabile, dovendo lo stesso essere consapevole della trama di diritti e doveri di cui è intessuto il suo status”.
Nei servizi pubblici essenziali, pertanto, l’indizione di uno sciopero ad horas e senza l’osservanza di alcun preavviso giustifica l’emanazione dell’ordinanza prefettizia di precettazione, con la quale al personale viene imposto di prestare l’attività di lavoro su tutti i turni di servizio, anche se non è stata previamente eseguita la procedura di raffreddamento del conflitto prevista dalla legge 146/90 (che regolamenta il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali).
In allegato il testo completo della Sentenza.
Fonte: Consiglio di Stato