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Sgravi contributivi su contrattazione: istruzioni operative per le Imprese

lentepubblica.it • 26 Gennaio 2016

contrattazioneOggetto: Sgravio contributivo contrattazione secondo livello anno 2015. Istruzioni operative
 

Facciamo seguito alle precedenti comunicazioni sull’argomento per illustrare le istruzioni operative, emanate dall’Inps, che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo di cui alla legge 247/2007, relativo alla contrattazione di secondo livello, con riferimento ai premi corrisposti nell’anno 2014.

 

 

 

Misura agevolazione

 

L’Istituto precisa che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.

 

Qualora le aziende abbiano diritto ad un importo inferiore, le stesse dovranno operare il conguaglio limitatamente alla quota di beneficio effettivamente spettante.

 

Inoltre, ai fini della determinazione del beneficio, deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

 

La fruizione del beneficio, come per il passato, è comunque subordinata alle disposizioni vigenti in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

 

 

 

Coesistenza di premi

 

Nel caso di coesistenza di premi derivanti da più ambiti di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in misura proporzionale (vedi esempio in allegato 1).

 

 

 

Operazioni societarie

 

In questi casi, nei quali è previsto (ad es. fusione)  il passaggio dei  lavoratori ai sensi dell’art.2112 c.c., le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivo corrisposto al lavoratore, anche se erogato in parte dal precedente datore di lavoro  che comunque non potrà avere accesso all’incentivo.

 

 

 

Aziende cessate

 

Le aziende già autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2014 che abbiano sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno utilizzare la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

 

 

Lavoratori iscritti all’Inps Gestione ex Enpals

 

Per tali soggetti, lo sgravio in questione non è applicabile  al contributo di solidarietà, per la quota a carico del lavoratore e del datore di lavoro ed al contributo aggiuntivo (1%) sulle quote di retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

 

Con riferimento alla retribuzione annua da considerare  per il tetto del 2,25%, l’Istituto precisa:

 

– per i lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995

 

va considerato il massimale relativo all’anno 2014 (100.123,00 euro);

 

– per i lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995 la retribuzione da considerare è  pari per il 2014 al massimale giornaliero imponibile (nel 2014 pari a 729,90 euro) moltiplicato per i giorni della prestazione lavorativa effettuata sino ad un  massimo di 312.

 

In ogni caso, le imprese ammesse allo sgravio potranno effettuare una compensazione, mediante un minor versamento dei contributi obbligatori, entro i limiti autorizzati, da effettuarsi su una o più delle mensilità, entro il 16 aprile 2016.

 

 

 

Istruzioni operative

 

Le aziende autorizzate allo sgravio in esame sono automaticamente contrassegnate dal  codice di autorizzazione “9D”.

 

Ai fini dell’indicazione del conguaglio dell’incentivo, i datori di lavoro autorizzati alla fruizione del beneficio dovranno utilizzare i seguenti nuovi codici causale, differenziati in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

 

I predetti codici devono essere valorizzati nell’Elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UNIEMENS.

 

In ogni caso, tutti i datori di lavoro interessati, all’atto del conguaglio dello sgravio, dovranno restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

 

Le operazioni di conguaglio dovranno comunque essere effettuate entro il 16 aprile 2016.

 

 

 

Restituzione quote eccedenti

 

Le somme fruite in eccedenza rispetto a quanto spettante, potranno essere restituite dai datori di lavoro utilizzando l’apposito codice causale “M964″ avente il significato di “restituzione sgravio contrattazione secondo livello”, da valorizzare nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteADebito>, <CausaleADebito> del flusso Uniemens.

Fonte: Confcommercio
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