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Soccorso Istruttorio consentito se mancano costi manodopera e oneri sicurezza?

lentepubblica.it • 24 Luglio 2020

soccorso-istruttorio-costi-manodoperaIl Soccorso Istruttorio negli Appalti è consentito se non sono stati indicati costi manodopera e oneri sicurezza? A rispondere a questo interrogativo è stato il Consiglio di Stato, con la Sentenza del n. 4304.


Nel caso in esame un Ente Locale aveva indetto la gara per la concessione della gestione biennale dei parcheggi pubblici a pagamento.

Una Società aveva fatto ricorso contro l’aggiudicataria poiché, tra le altre cose, aveva omesso di indicare nella propria offerta economica l’ammontare dei costi/oneri sia per la sicurezza che per la manodopera. Un obbligo richiesto a pena di esclusione dall’art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2016.

Alla fine il caso è arrivato di fronte al Consiglio di Stato: ecco come si sono pronunicati i giudici amministrativi.

La difesa

Gli imputati si appellavano, tuttavia, al fatto che l’Appalto riguardasse una concessione di un bene e di un’attività pubblica e con criterio di scelta quello del massimo rialzo ex art. 60 d. lgs. 50 del 2016.

Ciò implicava un modulo di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante con spazi da riempire relativi alla denominazione della ditta ed all’indicazione del rialzo senza alcun altra specificazione, tanto meno relativa agli oneri per la sicurezza o ai costi per la manodopera.

E così tanto l’appellante, quanto l’aggiudicatario hanno seguito l’obbligo di riempimento dei campi vuoti del modulo senza alcuna altra indicazione.

Soccorso Istruttorio e omissione dei costi di manodopera e degli oneri di sicurezza

I giudici, hanno così rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea la questione se il diritto dell’Unione europea si contrapponga alla disciplina nazionale.

Infatti, in base al Codice dei contratti pubblici italiano, la mancata indicazione da parte di un concorrente a una pubblica gara di appalto dei costi della manodopera e degli oneri per la sicurezza dei lavoratori comporta comunque l’esclusione dalla gara. Senza che il concorrente stesso possa essere ammesso in un secondo momento al beneficio del soccorso istruttorio”.

Per questo motivo la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 2 maggio 2019, C-309/18 ha enunciato il seguente principio:

I principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo  sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale.

Secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio. Anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto. Sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione.

Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice”.

Conclusioni

Pertanto i giudici amministrativi hanno accolto la difesa degli imputati, ammettendo il soccorso istruttorio. Dato che la gara d’appalto riguardava una concessione di servizi e non un contrato passivo di appalto per lavori, servizi o forniture.

Infatti si deve rilevare che la diversa struttura giuridica del negozio non comportava la dovuta applicazione della norma di cui all’art. 95 comma 10 del d. lgs. 50.

A questo link potete consultare il testo Completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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